Comunione dei beni e Superbonus: occhio a questa doppia possibilità

Chiariamo alcuni dettagli relativi alla comunione dei beni e Superbonus, che prevede una doppia possibilità per i coniugi che accedono alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate intende chiarire diversi punti che riguardano il Superbonus e la comunione dei beni tra due coniugi. Sono, infatti, previsti limiti che offrono però una doppia possibilità.

Comunione dei beni e Superbonus: occhio a questa doppia possibilità

Ci stiamo riferendo alla possibilità di richiedere due volte le detrazioni fiscali per i coniugi che detengono la proprietà al 50% dell’abitazione residenziale. È, però, previsto che l’abitazione abbia specifiche caratteristiche, ovvero che sia disposta su due livelli indipendenti con entrata autonoma dall’esterno.

Insomma, ci stiamo riferendo ad un immobile caratterizzato da due unità immobiliari residenziali.

È possibile chiedere la detrazione in caso di comproprietà tra due coniugi nel caso in cui:

  • L’edificio sia costituito da due unità immobiliari residenziali e una pertinenza, che appartiene solo ad una delle due unità residenziali.
  • L’edificio è composto da un’unità immobiliare residenziale e da un negozio. In tal caso, la superficie dell’unità residenziale deve essere superiore al 50% della superficie complessiva.

Nel caso degli interventi trainanti di efficienza energetica, questi devono essere effettuati sugli edifici nella loro totalità. Saranno, poi, effettuati interventi trainati sulle singole unità immobiliari residenziali. Inoltre, è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Comunione dei beni e Superbonus: cosa dice la normativa?

La normativa in vigore è piuttosto chiara in merito alla comunione dei beni e superbonus. Nel caso in cui i coniugi siano proprietari al 50% di un’abitazione a prevalenza residenziale, disposta su due livelli indipendenti, c’è la possibilità che detrazioni fiscali possono essere richieste due volte.

In ogni caso, per accedere al Superbonus 110% è necessario che vengano effettuati dei lavori edilizi trainanti, volti a migliorare l’efficienza energetica e sismica di un immobile.

Di fatto, per distinguere con maggiore chiarezza gli interventi che possono essere effettuati, beneficiando della detrazione fiscale concessa dal Superbonus 110%, il Legislatore ha distinto tra lavori trainanti e lavori trainati.

Rientrano nella categoria dei lavori trainanti:

  • Interventi edili volti al miglioramento dell’efficienza energetica
  • Lavori antisismici

Sono, invece, definiti trainati le opere per:

  • Installazione di un ascensore
  • Sostituzione degli infissi
  • Installazione di una caldaia
  • Installazione di impianti fotovoltaici.

La normativa ha stabilito che, nel caso in cui sussistano i requisiti, la detrazione fiscale vieni calcolata in base alle spese complessive di importo variabile, tenendo conto del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Includendo nel computo anche le pertinenze.

Dalla normativa si deduce chi la detrazione è riconosciuta anche agli immobili in comproprietà, purché la superficie totale dell’unità immobiliare residenziale superi il 50%. Di conseguenza, le pertinenze dell’unità immobiliare non rientrano nella natura residenziale.

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