Legge 104, acquisto dell’auto con iva ridotta: ma attenzione alla speculazione, una volta acquistata ecco cosa è permesso e cosa no
La legge 104 in Italia permette a coloro che hanno un’invalidità grave fisica o mentale, o handicap di vario tipo, con ridotte capacità motorie, di ricevere delle agevolazioni su diversi servizi. Tra le possibili richieste, c’è lo sconto sull’iva per quanto riguarda tutto ciò che può essere acquistato per agevolare la vita del richiedente. Quindi abbattimento delle barriere architettoniche, tecnologia, automobili, e tanto altro ancora.
Per quanto riguarda le auto, la famiglia può decidere sia di acquistare un veicolo modificato per il paziente disabile, sia di acquistare un veicolo standard: lo sconto rimane sempre applicabile. La riduzione dell’iva vede uno sconto significativo del 18% del prezzo, portando l’iva al 4%.
In più c’è una detrazione da poter richiedere del 19%. Facendo i conti, si può arrivare a uno sconto del 37%. L’auto ovviamente deve poi essere utilizzata per trasportare il richiedente, ma può essere utilizzata anche dallo stesso Caregiver o in generale da un familiare che vive nello stesso nucleo.
Come rivendere un’auto acquistata con la Legge 104 e la riduzione dell’Iva
La convenienza quindi è abbastanza importante, ma bisogna fare valutazioni anche dal punto di vista pratico. Una volta acquistata l’auto con lo sconto, non si potrà rivendere così facilmente, ma non solo, non si potrà neanche acquistare usata. Per via di questi limiti, prima di fare l’acquisto bisogna pensare se sia effettivamente necessaria alla persona invalida, perché nel caso in cui poi si voglia cambiare l’auto in un secondo momento, bisognerà acquistarne un’altra, oppure seguire alcune indicazioni obbligatorie che verranno accertate dall’AdE.
Per rivendere un’auto usata, ma acquistata con la scontistica permessa dalle agevolazioni della Legge 104, bisogna infatti far riferimento ad alcuni limiti. Innanzitutto, nei primi due anni dall’acquisto non è possibile vendere l’automobile, a meno che non si decida di versare al momento della vendita la differenza tra iva agevolata e iva standard, quindi a questo punto l’auto sarà come averla acquistata senza sconti.
In secondo luogo, è importante tenere a mente che i familiari potranno disfarsi dell’auto senza dover pagare ‘penali’ solo nel caso di decesso del richiedente. In questo caso non c’è il limite di attesa dei due anni. Si parla di principio antielusivo: non è possibile speculare sul disabile, per questo comprando l’auto non è possibile rivenderla immediatamente avvalendosi dello sconto; ma l’impedimento decade solo con il decesso.