Comprare la casa dei sogni? Ora si può, seguendo questi utili consigli

Comprare la casa dei sogni non è più un’utopia. Oggi è possibile acquistare l’abitazione che desideriamo sfruttando le migliori soluzioni di finanziamento.

Ognuno ha il proprio concetto di casa dei sogni. C’è chi idealizza la propria abitazione immaginandola come una villetta unifamiliare con giardino e piscina e chi, invece, pensa ad un appartamento con rifiniture di qualità.

Comprare la casa dei sogni non è più un'utopia. Oggi è possibile acquistare l'abitazione che desideriamo sfruttando le migliori soluzioni di finanziamento.

L’investimento immobiliare, in Italia, è ancora molto gettonato. Fa parte della cultura del Bel Paese desiderare una casa di proprietà nella quale trascorrere la maggior gli anni della propria vita.

Ogni famiglia ha le tue esigenze e il suo concetto di casa dei sogni, ma la situazione economica attuale rende davvero difficile la realizzazione di questo desiderio.

Con i tassi di interesse sui mutui che continuano a crescere, il tasso di inflazione alle stelle e il conseguente ridotto potere d’acquisto di stipendi e pensioni, è davvero difficile realizzare questo sogno.

Oggi scopriremo quali sono tutte le soluzioni attualmente disponibili che agevolano l’acquisto di una casa.

Infatti, tra agevolazioni fiscali, bonus e altri incentivi proposti dal Governo comprare la casa dei sogni, non è poi così difficile.

Comprare la casa dei sogni: come far avverare un desiderio

Una coppia che ha deciso di acquistare la loro prima casa ha la possibilità di beneficiare del pagamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto dell’immobile. Tuttavia, è necessario che sussistano determinate condizioni.

Coloro che acquistano una casa da un privato o da un’azienda (che vende in esenzione IVA) devono versare un’imposta di registro pari al 2%. Si tratta di un importante beneficio economico, considerando che normalmente l’aliquota ammonta al 9%.

L’imposta di registro viene calcolata sul valore catastale dell’immobile. Invece, riguarda le imposte ipotecarie e catastali, queste hanno un versamento su misura fissa pari a €50 l’una.

Nel caso in cui il venditore sia un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente è tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto prendendo come base imponibile il prezzo della cessione. Anche in questo caso è possibile beneficiare di un’agevolazione che prevede un’aliquota del 4% anziché del 10%.

In tale situazione, però le imposte di registro catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di €200 ciascuna.

Requisiti per ottenere le agevolazioni

Per godere dell’agevolazione prevista per coloro che acquistano la loro prima casa è necessario che l’acquirente o gli acquirenti non siano in possesso di un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione.

Nel caso in cui, il beneficiario sia titolare di un altro immobile ha la possibilità di venderlo entro 12 mesi, a partire dal nuovo acquisto agevolato, per poter fruire delle riduzioni di aliquota descritte.

Per ottenere l’agevolazione è necessario che l’immobile oggetto della compravendita si accatastato sotto una delle seguenti categorie:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L’agevolazione fiscale è estesa anche all’acquisto delle pertinenze.

La legge prevede la decadenza dell’agevolazione fiscale nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • Mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, prese in sede di registrazione dell’atto.
  • Mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto dello stesso.

Quando si verificano queste due fattispecie e, dunque, avviene la decadenza dell’agevolazione fiscale la legge prevede che:

  • Sia restituita la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e quelle realmente corrisposte per l’atto di trasferimento. Inoltre, è prevista una sanzione del 30% del valore delle imposte e il pagamento degli interessi di mora.
  • Sia dovuta la differenza tra l’IVA non versata e quella versata in virtù delle agevolazioni fiscali. Anche in questo caso, la legge prevede una sanzione del 30% della suddetta differenza. Inoltre, c’è anche il pagamento degli interessi di mora.

Agevolazioni prima casa under 36

Se, invece, il soggetto che desidera acquistare la prima casa ha meno di 36 anni e un valore ISEE che non sia superiore a €40.000, egli ha la possibilità i beneficiari di una nuova agevolazione. Si tratta dell’esenzione al pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e quella catastale volute dal Decreto sostegni bis.

Nel caso in cui l’acquisto di prima casa sia soggetta ad Iva, all’acquirente è riconosciuto anche un credito di imposta di valore equivalente al tributo corrisposto.

L’agevolazione in questione prevede anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

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