Il Superbonus 110% è possibile anche per gli immobili con contratto di comodato d’uso, ma bisogna fare attenzione al cambio di residenza.
Il contratto di comodato d’uso distingue due figure ben precise: il comodante e il comodatario di una cosa o di un immobile. Il comodato per la sua natura gratuita, permette di ricevere agevolazioni se in forma scritta e registrato all’Agenzia delle Entrate.
La legge ha introdotto un’importante agevolazione per chi concede gratuitamente gli immobili ai propri figli, però, riconosce solo al forma scritta e registrata presso l’Entrate. Le parti hanno piena libertà di decidere la durata del contratto, e possono anche astenersi di indicare una data di scadenza. Il codice civile specifica, all”articolo 1809, comma 2, che in qualsiasi momento il comodante ha diritto di chiedere la restituzione anticipata dell’immobile. La restituzione deve essere effettuata in forma scritta, inviando apposita raccomandata e concedendo un periodo di preavviso. Questa forma contrattuale è molto utilizzata dalle famiglie che posseggono vari immobili ad uso esclusivo dei figli. Inoltre, è possibile anche ristrutturare l’immobile a costo zero con il Superbonus 110% anche per coloro che hanno un contratto di comodato regolarmente registrato.
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Un Lettore in merito al comodato d’uso chiede spiegazioni agli Esperti: “Buongiorno, leggevo un vostro articolo e vorrei esporre il mio caso, ho un immobile con comodato uso gratuito (comodato per uso dei locali del piano primo di unifamiliare composta da due piani), in cui la proprietaria mantiene l’uso del piano terreno. Ho residenza in altro luogo, ho letto che la residenza, nella stipula del contratto di comodato d’uso gratuito, si elegge l’immobile come dimora fissa, una condizione indispensabile per fruire del beneficio. Il comodatario deve usare l’immobile concesso in comodato, come abitazione principale. Tale requisito richiede il passaggio di residenza presso l’immobile in comodato? Entro quali tempistiche? Prima dell ‘avvio dei lavori? Grazie per la disponibilità”.
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Il Fisco chiarisce che può fruire della maxi detrazione al 110% anche chi non è proprietario dell’immobile ma lo detiene in base ad un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Il contratto deve essere registrato in data antecedente all’inizio dei lavori. In effetti, la mancanza del titolo di detenzione registrato, preclude i diritto alla detrazione fiscale, anche se si procede alla registrazione in un momento successivo. Inoltre, è necessario che il comodatario sia in possesso di una dichiarazione di consenso per eseguire i lavori da parte del proprietario.
Il comodato d’uso gratuito prevede che l’obbligo di residenza da chi riceve l’immobile. I tempi sono gli stessi previsti per qualsiasi cambio di residenza. Nello specifico la residenza deve essere dichiarata all’ufficio anagrafe del Comune in cui è ubicato l’immobile in comodato d’uso, entro venti giorni dal momento in cui il cittadino si trasferisce nella nuova abitazione. In effetti, il soggetto che fruisce delle agevolazioni oltre al contratto regolarmente registrato in data antecedente ai lavori deve essere anche residente, come previsto dalla normativa.
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