La rottura del legame matrimoniale influisce altresì sul comodato sull’abitazione dei genitori a favore del figlio. I dettagli.
Non sempre le cose nella coppia vanno come dovrebbero e in caso di separazione il giudice assegna l’abitazione al genitore collocatario dei figli. Cosa succede nei casi di comodato dell’immobile?
I casi di separazione della coppia sposata, come è ben noto, sono piuttosto frequenti e comportano conseguenze anche sul fronte immobiliare. Infatti il magistrato assegna l’abitazione al genitore presso il quale il figlio o i figli andranno a vivere. Se questa è la regola generale, la prassi quotidiana è fatta di tante possibili situazioni pratiche che meritano chiarimenti.
Pensiamo ad es. al caso del comodato sulla casa di proprietà dei genitori del coniuge (o anche del convivente). E’ il caso di colui che, dopo aver generato dei figli, ottenga dal padre la possibilità di vivere nell’abitazione di quest’ultimo – fino al raggiungimento delle risorse economiche tali da potersi garantire l’acquisto di un appartamento.
Il caso è tutt’altro che raro e, in circostanze come queste, se il comodato non ha una data di scadenza l’immobile è assegnato dal giudice al genitore collocatario dei figli. Se si vuole impedire questo esito, gli interessati debbono sapere che vi sono due possibili strade da percorrere, che vedremo di seguito. Come funziona il comodato sulla casa di proprietà dei genitori del coniuge? E come si rapporta al caso della separazione? Scopriamolo di seguito.
Comodato sull’abitazione di proprietà dei genitori del coniuge: il contesto di riferimento
Appare opportuno qualche cenno alle regole sul comodato in materia di abitazioni. Quando si parla di comodato d’uso a titolo gratuito di un appartamento ci si riferisce a quel tipo di accordo che:
- comporta la consegna di un immobile a titolo non oneroso;
- prevede l’obbligo di riconsegna alla fine del contratto stesso.
Il Codice Civile dispone espressamente questa possibilità, definendo il comodato d’uso gratuito della casa in questi termini: “...una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Il comodato d’uso gratuito dell’abitazione è una tipologia di accordo molto diffusa in Italia. Infatti è spesso stipulato all’interno di una famiglia tra figli e genitori. Per questa via i primi possono vivere nella casa di famiglia (di solito la seconda) a costo zero.
Le forme in cui si può stipulare un comodato d’uso a titolo gratuito della casa sono quella verbale e quella scritta. Quest’ultima è preferibile in quanto offre sempre maggiori garanzie e tutele.
Separazione dei coniugi e mezzi di tutela
In caso di separazione, se il comodato non reca una data di scadenza, la conseguenza è che l’immobile è dato al genitore collocatario dei figli. In termini pratici, il solo modo per impedire detto effetto è sottoscrivere per iscritto il contratto di comodato, con registrazione all’Agenzia delle Entrate e indicare così un termine ultimo di scadenza.
In sostanza, l’appartamento dato in prestito al figlio poi separatosi dal coniuge può essere assegnato dal giudice al genitore collocatario dei figli, soltanto a condizione che il contratto di comodato non abbia una data di scadenza. Si tratta del cd. comodato non precario.
Apponendo al comodato una data di scadenza – ovvero sottoponendolo a registrazione – scatta la tutela e in dette circostanze esso scadrà al termine indicato in contratto – senza che possa quindi influire una eventuale assegnazione dell’abitazione al genitore collocatario.
Non solo. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che la restituzione dell’abitazione in comodato può avvenire anche in caso di bisogno urgente e immediato. Pertanto, anche nelle circostanze nelle quali il magistrato assegni l’immobile di proprietà dei suoceri al genitore collocatario, i primi potranno ottenerne la restituzione se insorge una urgente e imprevedibile necessità del bene stesso in capo al comodante. Ciò trova peraltro fondamento nelle norme del Codice Civile (art. 1809).