Può capitare che dopo aver sottoscritto un prestito che grava sullo stipendio o sulla pensione, si cambi idea, è possibile annullare il finanziamento o recedere dal contratto?
Molti lavoratori o pensionati che si trovano in difficoltà economica, oppure, solo per affrontare una spesa senza toccare i risparmi, contraggono prestiti che sono detratti direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Si tratta della “cessione del quinto” destinata solo ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato assunti a tempo indeterminato e i pensionati.
Il lavoratore che aderisce alla cessione del quinto firma il consenso per prelevare direttamente la rata mensile dallo stipendio o dalla pensione in base ad una soglia massima di un quinto del valore netto complessivo.
Prestito sulla pensione o sullo stipendio
La durata del prestito non può essere inferiore a 24 mesi e non superiore a 10 anni. Inoltre, per legge, la sottoscrizione di contratto di prestito con cessione del quinto, deve essere accompagnato da una polizza assicurativa a carico del debitore.
Da considerare anche che, la richiesta del prestito, è accettata solo se il contribuente presenta determinati documenti:
a) busta paga o cedolino pensione in copia, di solito sono richieste le due ultime mensilità prima della domanda;
b) per i pensionati la dichiarazione della quota cedibile rilasciato dall’ente previdenziale, per i dipendenti il certificato di stipendio rilasciato dal datore di lavoro.
c) copia del codice fiscale e del documento di identità dell’interessato.
Come annullare il prestito “cessione del quinto”
Cosa possono fare coloro che hanno sottoscritto un prestito, ma hanno cambiato idea, perché viene meno lo stato di difficoltà economia? Ad esempio, hanno ricevuto l’eredità una somma cospicua di denaro. Possono annullare o recedere dal contratto di cessione del quinto? Per rispondere a questa domanda bisogna stabilire due fattori temporali importanti.
Il primo riguarda coloro che hanno sottoscritto il contratto ma non hanno ancora pagato le rate. Il secondo riguarda quando l’istituto ha già proceduto al prelevamento delle rate dallo stipendio o pensione.
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Due possibilità per recedere dal contratto
Nel primo caso, se il contraente cambia idea prima del prelevamento delle rate, occorre ricorrere all’istituto del recesso del contratto. In effetti, è una facoltà riconosciuta dalla legge che permette di revocare il contratto senza motivazione entro quattordici giorni dalla sottoscrizione. Il contraente per esercitare tale diritto deve inviare comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui l’istituto di credito ha già erogato il capitale, il tempo massimo per restituire la somma accreditata, è di 30 giorni dall’invio della comunicazione.
Nel secondo caso, in cui le rate sono già prelevate mensilmente dalla pensione o stipendio, il contraente per poter recedere dal contratto, deve estinguere anticipatamente la cessione del quinto. Questo significa, che se il contraente ha la somma necessaria disponibile, può restituire la quota del prestito residuo prima della scadenza naturale del contratto.
Però, bisogna fare attenzione, perché alcuni contratti prevedono l’applicazione di una penale, ad esempio, se il contratto si estingue prima della durata di un anno. Il legislatore precisa che, tali clausole, non possono essere arbitrarie e devono essere riportate in modo chiaro nel contratto di prestito sottoscritto da ambedue le parti. Inoltre, tali clausole devono essere proporzionate all’obiettivo da raggiungere (ad esempio garantire un durata minima del finanziamento al creditore). Interesse oltre il 40% dai propri risparmi, la formula in 7 punti che in pochi conoscono
Oneri da restituire per estinzione anticipata del contratto
Un altro aspetto da considerare, nel caso in cui si estingue anticipatamente il contratto, riguarda la restituzione della quota assicurativa non goduta e una serie di oneri e commissioni. Molto spesso questi oneri sono trattenuti indebitamente dal creditore, in questi casi si consiglia di chiedere il rimborso tramite avvocato che provvederà a formalizzare la richiesta di rimborso e far valere i diritti del contraente.