I debiti possono anche portare a un’ipoteca sulla prima casa: scopriamo quando succede e come tutelarsi.
Quando si contraggono dei debiti col Fisco, ma anche in linea generale con altri enti pubblici (o privati), ci si sente, se la somma è elevata, spesso schiacciati.
L’agitazione sale perché, chiaramente, ci si vorrebbe liberare al più presto del problema, ma non è semplice. Possono infatti insorgere imprevisti tali da mettere in difficoltà il debitore, come ad esempio, la perdita o anche l’abbassamento del lavoro. In questo modo, è più difficile far fronte a quanto dovuto ai creditori, e se si decide di non pagare, le conseguenze possono farsi pesanti.
Ed è per questo che è importante cercare di essere regolari nei pagamenti e di non incappare in queste spiacevoli situazione, dando loro priorità, per quanto possibile, ovviamente. Tra i rischi in cui si potrebbe incorrere non versando il dovuto al Fisco o all’ente con cui si è contratto il debito, c’è di sicuro l’ipoteca.
L’ipoteca, così come il fermo amministrativo, è un provvedimento che l’Agenzia delle Entrate può applicare nel caso di debito insoluto.
Questa misura, però, può scattare solo nel caso in cui il debitore abbia un debito che supera 20 mila euro, e l’importo deve essere pari al doppio del credito totale per cui si avvia l’azione. Ad esempio, se il debito è di 20 mila euro, l’ipoteca sarà iscritta per 40 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate dovrà inviare notifica di preavviso di ipoteca, in cui esorta il contribuente a pagare il dovuto entro 30 giorni, altrimenti uno o più immobili saranno iscritti a ipoteca. L’ipoteca può scattare sia su immobili in comproprietà, sia sulla prima casa.
Per evitare l’ipoteca, entro i 30 giorni dal preavviso del Fisco, bisogna pagare tutto o in parte, per andare sotto i 20 mila euro di debiti. Oppure, si può chiedere di dilazionare il dovuto, o chiedere sgravio o sospensione debito.
Se non si ferma l’ipoteca, può scattare il pignoramento. Non si può procedere a esso, però, se si tratta dell’unico immobile appartenente al debitore, se è la sua casa e il debitore vi risiede, e se non è immobile di lusso. Negli altri casi, l’immobile può essere pignorato o venduto all’asta, ma solo se l’importo totale del debito è 120 mila euro, e se il valore degli immobili oltrepassa sempre 120 mila euro.
Devono inoltre trascorrere un minimo di sei mesi dall’iscrizione a ipoteca della casa, e il debitore non ha saldato l’importo e neppure lo ha dilazionato.
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