Se una persona è coerede di un immobile, e desidera procedere con un cambio alla destinazione d’uso, può farlo senza chiedere permesso? Come stanno le cose.
Essere coeredi di un immobile, è molto meno semplice di quanto si immagini. Dove ci sono più teste da mettere d’accordo, infatti, non è mai facile giungere a una decisione univoca.
Le eredità, peraltro, in certi casi sono causa di pesanti litigi familiari, da cui è sempre meglio stare lontani. Cercare un’intesa e venirsi incontro, è di certo un buon presupposto su cui basare le scelte. Ci sono immobili che sono ereditati da più persone, e in questo caso, come è chiaro, non c’è una sola persona a dover gestire le varie incombenze.
In molti si chiedono se è possibile che un coerede opti per cambiare la destinazione d’uso di un immobile, senza dover chiedere permesso agli altri eredi. Scopriamo come si esprime la legge, in merito a questa scelta.
Coerede, può cambiare destinazione d’uso all’immobile senza consultare gli altri? La legge è chiara
Forse non tutti sono al corrente del fatto che, per legge, ogni coerede di un immobile può disporre del bene comune, come meglio crede.
Tuttavia, ci sono delle regole a cui attenersi. La prima, è che usare il bene, non deve impedire agli altri comproprietari di usarlo, in base a ciò di cui necessitano. E in secundis, la destinazione del bene, deve essere rispettata. Cosa significa ciò?
Vuol dire che il coerede, senza il permesso degli altri comproprietari, non può cambiare destinazione d’uso all’immobile. Lo spiega, a tal proposito, ancor più dettagliatamente la Corte Suprema di Cassazione, in una sentenza del 15 settembre 2021 (n° 24937).
I giudici sottolineano che il cambiamento d’uso dell’immobile in comproprietà, «effettuato da un singolo comproprietario senza il consenso degli altri, è in contrasto con l’art. 1102 c.c., in quanto altera l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri comproprietari».
Lo stesso spiega la Corte d’Appello fiorentina, con sentenza del 2022:«L’art. 1102 cod. civ. consente al comproprietario di servirsi della cosa comune purché non siano realizzate modificazioni che alterino la destinazione originaria della cosa comune e sia rispettato il pari godimento degli altri condomini».
Il coerede, in definitiva, non può assolutamente cambiare la destinazione d’uso senza consultare gli altri eredi, e se lo fa, dovrà poi risarcirli e ripristinare la destinazione d’uso originaria, dell’immobile.