Prorogata la cessione del credito dei bonus edilizi dal 6 febbraio al 16 febbraio 2022, più tempo per adempiere alle nuove regole.
Gli operatori del settore in subbuglio per i cambiamenti sulla cessione dei crediti in merito ai bonus edilizi in riferimento al periodo transitorio.
La disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali è trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022. L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 3 febbraio, ha adeguato la piattaforma di comunicazione delle opzioni per i bonus edilizi in base al Decreto Antifrodi.
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Cessione del credito bonus edilizi: proroga fino al 16 febbraio e nuovo modulo
Disponibile dal 4 febbraio il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione. Sul portale dell’Agenzia sono disponibili anche le nuove istruzioni per la compilazione del modulo da compilare e inviare, tramite la piattaforma aggiornata per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Inoltre, la piattaforma deve essere utilizzata anche per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
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In effetti, i contratti stipulati non sono conformi alle nuove regole sulle cessioni del credito e quindi, saranno nulli. Ed è per questo motivo che è stato previsto un periodo transitorio che permette di adeguarsi ai nuovi provvedimenti. Il Decreto Sostegni ter precisa che i crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, potranno prevedere esclusivamente un’ulteriore cessione, a condizione che la comunicazione sia trasmessa entro il 6 febbraio (termine prorogato al 16 febbraio 2022).
Pertanto, la comunicazione telematica inviata con il nuovo modulo, permette ai crediti già ceduti di essere ceduti ancora una volta.
Nuovo modello
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello con le relative istruzioni per la compilazione, che permette la scelta dello sconto in fattura o la cessione del credito.
Il nuovo modello è adeguato in base alle nuove norme introdotte dal Decreto Sostegno ter e dalla Legge di Bilancio 2022. Il modulo si adatta ai seguenti casi:
a) obbligo delle asseverazioni della congruità delle spese e il visto di conformità;
b) per lavori di edilizia libera di importo non superiore a 10.000 euro non è obbligatorio il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese;
c) cessione delle rate residue per la parte di detrazione non fruita.
Novità anche per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche “bonus barriere”, in edifici già esistenti. In effetti, gli aggiornamenti saranno disponibili a decorre dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 4 al 24 febbraio 2022.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile dal 30 aprile 2022. In modo da consentire ai contribuenti di avere più tempo per trasmettere le comunicazioni di opzioni, in riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021. In modo da considerare anche le rate residue non fruite come detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020. Inoltre, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022 e non il 16 marzo.