Di recente la Corte di Cassazione si è espressa in merito a cassa integrazione e TFR, ritenendo che quest’ultimo maturi ugualmente.
Di recente la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla maturazione del trattamento di fine rapporto quando il lavoratore è in cassa integrazione in deroga. La decisione assunta dai giudici ha fornito chiarimenti in merito ad un diritto che spetta a tutti i lavoratori.
Quando un lavoratore è in cassa integrazione in deroga, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 74, della legge 92 del 2012, è prevista la sospensione totale o parziale dal lavoro. Nonostante la sospensione, il lavoratore ha diritto a ricevere un’integrazione salariale a carico dello Stato. In sostanza, durante la cassa integrazione in deroga il lavoratore si assenta dal posto di lavoro, ma riceve ugualmente uno stipendio.
In base a determinate condizioni, quando il lavoratore è in Cigd, può ricevere un trattamento previdenziale parziale o integrale. Ma resta fermo il diritto a ricevere una retribuzione normale per l’intero periodo di cassa integrazione. E per il TFR?
Secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 2120 del codice civile: «In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno (…) per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione (…) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se il rapporto di lavoro si fosse svolto normalmente».
Ma se al termine del periodo di cassa integrazione il rapporto di lavoro non dovesse riprendere normalmente, il lavoratore ha comunque diritto a ricevere un’integrazione dei guadagni dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Ci stiamo riferendo al fondo istituito presso il Ministero del Lavoro.
Ciò vuol dire che se l’azienda dovesse fallire, il trattamento di fine rapporto sarà pagato dall’istituto previdenziale. Il pagamento da parte dell’INPS riguarda solo la quota di trattamento maturata durante il periodo di cassa integrazione.
Infatti, durante la Cigd è il Fondo di tesoreria a trasferire una quota di integrazione salariale che andrà a costituire il TFR del lavoratore. Questa circostanza si verifica solo si è provato che il versamento delle quote non avviene da parte del datore di lavoro, ovvero quando l’azienda è fallita.
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