La normativa attuale sul collocamento mirato e la cassa integrazione prevede la sospensione dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.
Quando subentra un crisi aziendale si avvia una procedura collettiva di riduzione del personale attraverso gli ammortizzatori sociali straordinari.
L’attivazione della procedura degli ammortizzatori sociali straordinari sospende l’avviamento obbligatorio dei disabili per tutta la durata del provvedimento. L’obbligo di assumere lavoratori disabili riguarda i datori di lavoro con un’occupazione di almeno quindici dipendenti.
Cassa integrazione e collocamento mirato: riduzione personale e azione collettiva
La sospensione dell’assunzione dei lavoratori con handicap, attraverso il collocamento mirato, dovrà essere comunicato ai servizi di collocamento competenti. In riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), la normativa vigente, non sospende gli obblighi di assunzione in quanto, tale misura, prevede una crisi temporanea.
In caso l’azienda attivi una procedura collettiva di riduzione del personale, il blocco dell’obbligo di assunzione disabili, secondo il collocamento mirato, si applica all’intera azienda a prescindere delle varie sedi sul territorio nazionale.
La procedura di sospensione è di 75 giorni per controversie se i lavoratori licenziati sono più di dieci compresi i sei mesi per il diritto di precedenza all’assunzione.
Se invece, i licenziamenti sono cinque, l’assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili è sospesa fino alla scadenza del diritto di precedenza. Il datore di lavoro per potere ottenere la sospensione dell’assunzione obbligatoria per disabili tutelati dal collocamento mirato, deve informare il centro per l’impiego territoriale, inviando tutta la documentazione che dimostra la gestione delle procedure attuate per far fronte alla crisi aziendale.
Quando un lavoratore disabile si può licenziare?
La Legge 604/1996 prevede dei casi in cui è possibile licenziare un lavoratore disabile assunto attraverso il collocamento mirato. Sono due i casi che lo permettono: 1) la giusta causa, in questo caso il licenziamento è legittimo se è predisposto dopo un causa grave che non consente più il proseguimento del rapporto lavorativo; 2) il giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Il giustificato motivo oggettivo si realizza quando il licenziamento può avere come motivazione ragioni organizzative ed economiche dell’azienda. Il giustificato motivo soggettivo, si manifesta quando le condizioni di salute del lavoratore peggiorano e non rendono possibile la continuazione delle sue mansioni lavorative.
Prima di procedere al licenziamento è richiesta ai sensi dell’articolo 10 della Legge 68/1999, il datore di lavoro deve chiedere una visita medica alla commissione medica integrata ASL/INPS. La visita è necessaria per stabile le capacita del lavoratore di svolgere le mansioni previste nel suo contratto di lavoro all’atto dell’assunzione. Il lavoratore può essere licenziato anche per ragioni economiche che non permettono all’azienda di proseguire il rapporto di lavoro.