Le casalinghe o i casalinghi, hanno diritto ad un assegno di 337 euro o di una rendita di 17.448,90 euro, in determinati casi. Analizziamo le ultime novità che andranno in vigore dal primo gennaio 2022.
Le casalinghe o i casalinghi, hanno diritto alla pensione se effettuano l’iscrizione al “Fondo casalinghe” gestito all’INPS. Possono iscriversi coloro che sono addetti alla cura della casa e della famiglia dai 16 ai 65 anni di età. Per poter ottenere una pensione bisogna versare un contributo annuo libero, ma non inferiore a 25,82 euro (soglia minima). L’importo di 25,82 euro corrisponde ad un mese di contributi, quindi, per ottenere dodici mesi di contributi bisogna versare minimo 309,84 euro in un anno. Il versamento non ha scadenza e può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno.
Logicamente, più si versa più la pensione sarà alta al raggiungimento dei requisiti. Inoltre, i contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile IRPEF per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico. La pensione di vecchiaia casalinghe si ottiene con almeno cinque anni di contributi, che corrispondo a circa 60 mesi, a partire dall’età di 57 anni. La pensione viene liquidata solo se è uguale o maggiore all’assegno sociale (460,24 euro) maggiorato del 20% (552,34 euro mensili). Precisiamo che la pensione casalinghe non è reversibile e non spetta la quota ai superstiti. Pensione: le casalinghe senza contributi possono fare domanda? La risposta non è scontata
Il lavoro delle casalinghe o casalinghi, è faticoso ed è soggetto ad infortuni in ambito domestico. In questi casi è possibile presentare domanda e ottenere una rendita che corrisponda la minimale previsto dalla legge per il settore industria. L’INAIL con la circolare n. 34 del 14 dicembre 2021 ha pubblicato la rivalutazione annuale degli importi spettanti in caso di infortunio domestico. Dal primo gennaio 2022 la rendita è pari a 17.448,90 euro, se l’infortunio domestico deriva da un’inabilità permanente pari o superiore alle seguenti percentuali:
a) 16% per infortuni accaduti dal primo gennaio 2019;
b) 27% per infortuni accaduti dal primo gennaio 2007 e al 31 dicembre 2018;
c) 33% per infortuni accaduti dal primo marzo 2001 fino al 31 dicembre 2006.
In questi casi la rendita è corrisposta in base alla retribuzione minima prevista nel settore industria.
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Ma è anche possibile percepire un assegno una tantum di 337,41 euro per infortuni domestici che derivano da un’inabilità compresa tra il 6% e il 15%. Si tratta di una tantum erogata direttamente dall’INAIL.
A differenza della pensione casalinghe, la rendita per infortuni domestici è corrisposta, in caso di morte dell’assicurato, ai superstiti aventi diritto, secondo le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni.
Inoltre, a favore dei superstiti, se l’infortunio è mortale, spetta un assegno una tantum di 10.542,45 euro con decorrenza dal primo gennaio 2021.
Fonte: Testo integrale della Circolare INAIL n. 36 del 14 dicembre 2021
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