Forse non tutti sanno che la compravendita immobiliare della prima casa porta con sé una serie di agevolazioni fiscali e detrazioni Irpef, che è opportuno conoscere per non avere dubbi in sede di dichiarazione dei redditi.
Se intendi comprare casa, oppure costruirla o ristrutturarla non devi dimenticare che esistono agevolazioni fiscali ad hoc.
Si tratta di un vero e proprio risparmio fiscale poiché gli interessi passivi versati sono portati in detrazione dell’Irpef dovuta dal contribuente, inclusi gli oneri accessori.
Perciò non ci sono dubbi: gli incentivi a livello fiscale ci sono per chi sottoscrive un mutuo e attengono in particolare modo alla prima casa, vale a dire l’immobile usato dalla famiglia come abitazione principale. Mentre il tipo di risparmio cambia sulla scorta della tipologia di mutuo: il finanziamento può essere assegnato sia per l’acquisto prima casa che per edificare o ristrutturare l’immobile. Vediamo più da vicino.
Ci riferiamo ad una serie di agevolazioni fiscali mirate a favorire la compravendita di immobili da assegnare ad abitazione principale. Grazie ai benefici cd. prima casa sono diminuite sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si compra da un’azienda costruttrice. Non solo: non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli obbligatori per compiere gli adempimenti al catasto e i registri immobiliari.
Le agevolazioni prima casa in oggetto valgono per chi compra un’abitazione principale e, in generale, si applicano laddove:
Ma le agevolazioni prima casa non si applicano invece per la compravendita di un’abitazione che sia parte delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa rinviamo comunque alla pagina ad hoc dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di vedere da vicino le detrazioni in gioco, è opportuno ricordare alcuni obblighi circa la documentazione. Infatti per godere delle agevolazioni di cui ora diremo, l’interessato deve conservare i documenti riguardanti gli oneri che sono stati sopportati.
Pensiamo ad es. al contratto di acquisto della casa da assegnare ad abitazione principale oppure al contratto di mutuo dal quale emerge che il finanziamento è stato versato per l’acquisto di un immobile che è o sarà prima casa, o ancora alla ricevuta emessa dall’istituto bancario in merito agli interessi passivi. Questi documenti sono molto importanti e vanno presentati durante la fase di dichiarazione dei redditi in modo da sfruttare le agevolazioni in gioco.
Eccoci a questo punto a chi sottoscrive un contratto di mutuo per comprare la prima casa. Egli può contare su una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, inclusi gli oneri accessori, versati all’istituto di credito. Ovviamente ne avrà diritto nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
La detrazione è rivolta a favore di chi ha comprato l’abitazione ed è titolare del contratto di mutuo. Nel caso specifico della cointestazione del mutuo a ogni mutuatario è assegnata la detrazione sulla scorta della quota di interessi versati.
In particolare, la detrazione fiscale è quantificata nella misura del 19% su un totale massimo di 4000 euro. Attenzione però: il taglio scatta nell’anno in cui i costi sono state realmente sostenuti, al di là della data di scadenza. E la detrazione vale soltanto a condizione che la casa sia adibita ad abitazione principale entro un termine massimo di 18 mesi dalla compravendita. Vi sono delle possibilità di deroga, ma valgono solo per coloro che devono trasferirsi per motivi di lavoro.
La legge è molto chiara anche per quanto riguarda le detrazioni per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa: anche in questo caso opera la detrazione fiscale degli interessi passivi più oneri. La percentuale di riferimento è sempre del 19% e si applica su un ammontare massimo di 2.585,28 euro.
Attenzione però perché quest’ultima detrazione fiscale vale a queste condizioni:
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