Le cartelle esattoriali devono essere corrisposte anche qualora sopraggiungesse la morte del debitore. In determinati casi saranno gli eredi a pagare quanto dovuto.
L’Agenzia delle Entrate può far valere i propri diritti di riscossione del debito in caso di morte dell’intestatario della cartella esattoriale. Vediamo quando è consentito.
Se un contribuente non paga le somme dovute al Fisco, riceverà una cartella esattoriale ossia la notifica da parte della Pubblica Amministrazione dell’iscrizione a ruolo. La regolarizzazione della posizione sarà fondamentale per il cittadino al fine di evitare drammatiche conseguenze come il pignoramento del conto corrente. Il contribuente ha, naturalmente, la possibilità di opporsi al provvedimento rigettando l’atto e ricorrendo in Tribunale ma non sempre tale procedura genera un esito positivo. Può capitare, poi, che sopraggiunga la morte del debitore prima del saldo della cartella esattoriale. Gli eredi si ritroveranno, così, a dover corrispondere quanto richiesto dal Fisco per non incorrere in sanzioni e pignoramenti. Spesso si pensa che accettando l’eredità con beneficio di inventario si possa risolvere la situazione e respingere i debiti ma il quadro generale è più complesso.
La Cassazione ha stabilito con la sentenza numero 22571 del 2021 che l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento della cartella esattoriale da parte degli eredi. Il Fisco è libero di inviare avvisi di accertamento e di chiedere il versamento di sanzioni e debiti contratti dalla persona defunta. Le somme da restituire, però, sono dovute solamente fino all’esaurimento del valore dell’eredità. Questo è quanto stabiliscono i giudici a tutela del contribuente erede. Nel caso in cui l’importo dei debiti da corrispondere risultasse superiore rispetto alla somma ottenuta dal pignoramento dei beni lasciati in eredità, dunque, gli eredi non dovranno versare nessun altro importo allo Stato.
Nel momento in cui viene notificata una cartella esattoriale, il contribuente ha il diritto di poterla rigettare rivolgendosi, poi, alla commissione tributaria ma dovrà tenere conto di un’importante indicazione. La normativa obbliga il cittadino a versare il 33% dell’importo scritto come anticipo. La decisione è stata presa dopo l’accertamento che tante persone rigettavano la cartella solamente per prendere tempo e ritardare il momento del pagamento il più possibile. Ora questo “giochetto” non è più ammissibile dato che solo con il versamento del 30% delle somme si potrà rigettare la cartella esattoriale.
La sospensione è lecita nel caso in cui si desideri far verificare la situazione debitoria all’Agenzie delle Entrate dopo aver riscontrato dei possibili errori all’interno della cartella stessa. L’istanza potrà essere presentata online attraverso l’area personale del portale dell’Agenzia Riscossioni, via e-mail oppure recandosi presso uno sportello di un Ufficio dell’ente.
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