Per sospendere la riscossione di una cartella esattoriale (e quindi annullarla) si può ricorrere alla poco nota regola dei 220 giorni.
Non tutti forse sono a conoscenza della legge dei 220 giorni, ribadita dalla Corte di Cassazione insieme ad altri principi normativi nella legge numero 228 del 24 dicembre del 2012. Di cosa si tratta? Parliamo di un meccanismo da sfruttare nel caso in cui si voglia sospendere la riscossione delle cartelle esattoriali. Non è né un condono, né una rottamazione, né tanto meno una sanatoria e no, non è neanche una delle opzioni da riferire alla prescrizione di debiti iscritti a ruolo.
Tra gli esperti e gli addetti ai lavori è meglio nota come la regola del ‘silenzio-assenso’ e va a a regolamentare il rapporto che esiste tra i tre protagonisti del sistema stesso ovvero l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Ente creditore (da qui scaturisce il debito) e il contribuente. Ebbene sì, se dovesse verificarsi qualche intoppo nell’iter di comunicazione tra le parti coinvolte allora si potrebbe arrivare anche all’annullamento delle cartelle; esiste una procedura specifica per questo tipo di scenario.
Annullare le cartelle esattoriali? Sì, con la regola dei 220 giorni
Due anni fa è intervenuta la Corte di Cassazione per ribadire e confermare i principi normativi che regolano il meccanismo di riscossione delle cartelle esattoriali, così da fornire dei chiarimenti in merito, viste le tante perplessità emerse nel corso del tempo. Nella legge numero 228 del 24 dicembre del 2012, in particolare, si parla espressamente delle alternative a disposizione del contribuente per la sospensione dei pagamenti.
Nel caso in cui, ad esempio, quest’ultimo riscontri un non corretto adempimento da parte dell’Ente creditore – che sia la Regione, l’amministrazione comunale oppure lo Stato – e del concessionario della riscossione allora potrà sperare in un annullamento della cartella esattoriale. Come regola generale, il ‘debitore’ una volta ricevuta la richiesta di pagamento potrà procedere al pagamento o, in alternativa, presentare entro sessanta giorni un ricorso per mezzo di un’istanza in autotutela.
Ovviamente dovrà essere presentata da parte dello stesso una documentazione che comprovi quanto dichiarato, allegando le relative motivazioni come ad esempio la prescrizione o la decadenza del debito, i provvedimenti di sgravio, il pagamento dei debiti già effettuati e le sospensioni amministrative o giudiziali del debito. In caso di mancata risposta da parte dell’Ente alla contestazione, data l’impossibilità di completare la procedura entro 220 giorni, dovrebbe avvenire in automatico la cancellazione.