Le cartelle con debiti INPS non subiranno modifiche è la scadenza resta a 60 giorni, lo comunica l’INPS con un messaggio. Ecco tutte le novità.
La proroga a 150 giorni delle cartelle esattoriali inserita nel decreto fiscale n. 146/2021 non si applica alle cartelle esattoriali che contengono debiti INPS. Il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, pubblicato dall’istituto sul portale istituzionale, afferma che la scadenza di 60 giorni non è prorogata. L’INPS ha avuto parere favorevole dai ministeri competenti. Quindi, chi aveva pensato ad un errore, questa nota dell’istituto, toglie ogni dubbio e avvisa i contribuenti che devono attenersi alla scadenza di 60 giorni.
Il messaggio INPS n. 4131 del 24 novembre dell’INPS, toglie molte speranze ai contribuenti che hanno contratto debiti INPS, infatti, la scadenza resta a 60 giorni e non è prorogata a 150 giorni come prevede il decreto fiscale n. 146/2021.
Il decreto fiscale sopra menzionato all’articolo 2 prevede che le cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021 dall’agente della riscossione, slittano con il termine di pagamento a 150 giorni. Quindi, rispetto ai 60 giorni previsti ordinariamente, i contribuenti hanno più tempo per recarsi alle casse ed effettuare il pagamento. Inoltre, sul prolungamento della scadenza non sono applicate sanzioni e interesse, da considerare anche che, prima di tale termine, l’agente della riscossione non potrà attivare le procedure di recupero del debito iscritto a ruolo.
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L’INPS, ha ottenuto parere conforme dai ministri, e comunica ai contribuenti che le cartelle con debiti INPS, come prevede l’articolo 30 del decreto legge 78/2010, ricadono nella attività gestionale di competenza esclusiva dell’istituto previdenziale.
Quindi, su questa base, ne consegue che per gli avvisi contenenti debiti INPS, in base al decreto legge n. 78/2010, resta ferma la scadenza a sessanta giorni dalla notifica. Niente proroga per le cartelle esattoriali contenenti debiti INPS. Da considerare, inoltre, che al termine dei sessanta giorni, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, l”istituto potrà avviare le procedure di recupero del debito.
È possibile consultare qui il messaggio n. 4131 del 24 novembre
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