Carta di credito: può essere pignorata? La risposta vi sarà d’aiuto

Sono molti coloro che si chiedono se una carta di credito possa essere pignorata o meno: la risposta non è così immediata. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito e cosa è importante conoscere.

Una carta di credito non è altro che una scheda plastificata dotata di microchip e banda magnetica. Ad essa è associata l’apertura di un credito a tempo indeterminato, concesso da una banca o da un altro istituto finanziario. Essa, dunque, permette all’intestatario di pagare l’acquisto di un bene attraverso tale linea di credito.

carta di credito pignorabile

In merito sono molti coloro che si chiedono se tale carta sia pignorabile o meno e cosa si possa fare in entrambi i casi. La risposta non è del tutto immediata né scontata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

È possibile che la tua carta di credito venga pignorata? Ecco cosa c’è da sapere

In linea generale, l’espressione pignoramento delle carte di credito è impropria. Qualora, infatti, ci sia un cittadino che venga colpito da tale provvedimento, esso riguarderà gli importi presenti nel conto ad esso collegato e mai la carta in sé.

Una carta di credito, infatti, è spesso collegata ad un conto corrente: in caso di insolvenza nei confronti di un creditore, egli non potrà rivalersi nei confronti di tale strumento di pagamento. Al contrario, invece, possono essere pignorate le carte prepagate collegate o meno ad un codice Iban.

Il processo di pignoramento inoltre è legato ad una particolare normativa che lo regola in ogni suo aspetto. Ecco cosa stabilisce la Legge in merito.

La normativa italiana in materia di pignoramento

Una volta chiarito che può essere soggetta a pignoramento solo la carta prepagata che sia o meno collegata ad un Iban, bisogna dare un’occhiata alla normativa vigente in materia. I pignoramenti possono essere possibili per quanto riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tutto ciò, ovviamente, sempre nel caso in cui esse vengano depositate sul conto corrente.

Ovviamente tutto ciò dovrà venire lasciando disponibile al debitore una somma di denaro, detta “minimo vitale”, che gli servirà a sopperire alle proprie necessità.

Ancora, secondo un provvedimento della Corte di Cassazione, in assenza di parametri normativi specifici e analitici idonei a consentire la determinazione del cosiddetto minimo vitale, il giudice dell’esecuzione può pervenire all’importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato sufficienti e adeguati mezzi di vita.

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