I pochi fortunati che non devono pagare il Canone Rai: ecco chi sono

Il Canone Rai è un’imposta il cui versamento è obbligatorio in caso di possesso di un apparecchio televisivo: ecco chi sono coloro che non devono pagare.

Canone RAI

A partire dal 2016 il pagamento del Canone Rai è diventato obbligatorio: dovranno pagarlo, dunque, tutti i possessori di un apparecchio televisivo. Proprio da quell’anno, inoltre, il suo pagamento è stato accorpato alla bolletta della fornitura elettrica, una misura che ha efficacemente contrastato l’evasione.

L’importo totale di questa imposta è di 90 euro annui suddivisi in 10 rate mensili con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Forse non tutti sanno che ci sono alcuni soggetti che, pur possedendo un televisore, sono esentato dal pagarlo: ecco chi sono e per quale motivo. Fate parte anche voi di queste categorie di contribuenti?

Canone Rai: la lista dei contribuenti che non deve pagarlo

Non sempre il possesso di un apparecchio televisivo è subordinato al pagamento del Canone Rai: ci sono, infatti, alcune categorie di contribuenti che sono esentati dal pagarlo. In possesso di un televisore, non sono soggetti al pagamento dell’imposta:

  • Gli anziani dai 75 anni con un ISEE fino a 6.713,98 euro;
  • Gli agenti diplomatici;
  • I funzionari e gli impiegati consolari;
  • I funzionari di organizzazioni internazionali;
  • I militari con cittadinanza non italiana;
  • Il personale civile non residente in Italia e di cittadinanza non italiana appartenente alle forze NATO.

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Essendo, inoltre, il pagamento inviato su presupposizione di possesso, coloro che non possiedono un apparecchio televisivo dovranno inviare un’apposita autocertificazione, facendo attenzione a non dichiarare il falso.

Cosa avviene in caso di mancato pagamento

Secondo quanto riportato dall’ Art.19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473, coloro che non adempiono ai pagamenti nei tempi prestabilitisono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria”.

L’articolo 1284 del Codice Civile stabilisce le modalità di pagamento in sanzione: esso dovrà essere effettuato utilizzando lo stesso bollettino allegato all’ulteriore richiesta di pagamento o con altre modalità indicate dall’azienda.

Il mancato pagamento potrà essere oggetto di controllo della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate con tutte le conseguenze del caso.

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