La pensione può risultare penalizzante se ci sono contributi figurativi che diminuiscono l’assegno pensionistico, ma c’è una soluzione da poco pubblicata dall’INPS.
L’INPS con il messaggio n. 883 del 23 febbraio 2022 recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 82 dell’anno 2017, in merito alla retribuzione pensionabile e i criteri per la neutralizzazione dei contributi. In effetti, si tratta dei contributi figurativi per i periodi di disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane antecedenti al pensionamento.
La circolare riporta che, è possibile chiedere la neutralizzazione dei contributi figurativi della disoccupazione, se comportano la svalutazione della pensione per il raggiungimento dell’età pensionabile. In effetti l’INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 82 dell’anno 2017. Nella sentenza si legge che il beneficio alla neutralizzazione è ammesso solo per i periodi di disoccupazione coperti da contribuzione figurativa, versati nell’ultimo quinquennio e prima della decorrenza della pensione. L’Istituto, richiamando la sentenza, specifica che regola i “periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime 260 settimane“.
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La questione esaminata dalla Corte, evidenzia il caso di un lavoratore con una contribuzione al 31 dicembre 1995, cioè con il sistema misto e retributivo. L’INPS precisa che al fine del calcolo delle quote retributive della pensione, devono essere esclusi dal la retribuzione pensionabile e dal computo dell’anzianità contributiva, i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione. A condizione che tale periodi non sono determinanti ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva minima. Pertanto, sono neutralizzabili le ultime 260 settimane di contribuzione prima della decorrenza della pensione. Tale strumento è utilizzabile a condizione che tale esclusione produca un importo dell’assegno pensione più favorevole.
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Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, quindi, i periodi da considerare e da riprendere a riferimento, non devono considerare i periodi contributivi di disoccupazione che si collocano nelle ultime 260 settimane. Infine, si legge nel messaggio che, i periodi neutralizzabili devono essere collocati antecedenti alla data di decorrenza della pensione.
Logicamente, spiega l’Istituto, che una volta effettuata la neutralizzazione dei periodi di disoccupazione, la retribuzione di ciascuna quota retributiva, deve essere calcolata sulla base delle settimane che servono per il calcolo di ciascuna quota retributiva. Inoltre, la neutralizzazione dei contributi, non opera sulle quote calcolate con il sistema contributivo. Ad esempio, nel caso del calcolo della pensione con il sistema misto che comporta quote calcolate con il sistema retributivo e quote calcolate con il sistema contributivo, la neutralizzazione opera solo sulle quote retributive.
L’INPS al termine del messaggio, spiega che per la prescrizione e decadenza, in riferimento alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza menzionata, l’interessato deve presentare domanda, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione. L’Istituto a breve fornirà con un ulteriore messaggio le istruzione della procedura per inoltrare domanda.