Il livello di inquadramento superiore per avanzamento di carriera, prevede anche un aumento in busta paga da non sottovalutare.
Sempre più spesso i lavoratori svolgono mansioni superiori al loro livello di inquadramento e perché trovare oggi un lavoro è difficilissimo, pur di lavorare non ci si sofferma al livello di inquadramento. Tuttavia la voce della busta paga è proprio quella del livello di inquadramento, che determina il diverso trattamento normativo ed economico.
Il datore di lavoro che effettua questa violazione ha un notevole risparmio su contributi e retribuzione da corrispondere al lavoratore. Però a pagarne le conseguenze è il lavoratore che riceverà uno stipendio più basso ma anche una contribuzione INPS più bassa ai fini pensionistici. Da considerare anche che tale situazione è risolvibile, infatti, un lavoratore non può essere demansionato, ma la norma non pone limiti in riferimento agli avanzamenti di livello.
Ci si chiede se l’innalzamento del livello superiore dopo un certo periodo di tempo è automatico e al lavoratore spetta una retribuzione più alta. Verifichiamo cosa prevede la normativa in base ai vari CCNL 2021.
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La normativa attualmente in vigore sul lavoro stabilisce che il lavoratore deve adibito alle mansioni lavorative per cui è stato assunto e non è prevista alcuna diminuzione della retribuzione. Ad esempio, nel caso in cui il lavoratore sia momentaneamente associato ad una mansione corrispondente a quella svolta. In effetti, non è previsto un demansionamento del lavoratore, ma è sempre possibile un innalzamento di carriera con un conseguente livello superiore.
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Può accadere che il datore di lavoro assegni il lavoratore mansioni superiori a quelle previste dal contratto di assunzione. Quindi, con maggiori responsabilità e inserite in un livello di inquadramento superiore. Resta ferma tra le due parti la possibilità di regolarizzare tale rapporto in qualsiasi momento con un cambiamento della mansione lavorativa superiore.
Il datore può cambiare la mansione lavorativa anche senza il consenso del lavoratore e solo in via temporanea in due casi specifici:
a) in sostituzione temporanea di un lavoratore assente, e quindi, fino al suo rientro. In tale periodo, il lavoratore percepisce una retribuzione maggiore corrispondente al nuovo livello superiore, fino a quando dura il periodo di sostituzione. La sostituzione è possibile nelle ipotesi di sospensione legale, ad esempio: malattia, infortunio gravidanza o sciopero. La sostituzione è ammessa anche per una scelta organizzativa del datore di lavoro, se il lavoratore è stato destinato a un’altra sede o altro reparto.
b) in sostituzione di personale per esigenze aziendali. In questo caso la durata della sostituzione può essere da un massimo di sei mesi o per un periodo più lungo previsto nel CCNL. Se il lavoratore permane nella posizione lavorativa, dopo tale termine, ha diritto all’inquadramento al livello superiore. Inoltre, anche in questo caso, il lavoratore dovrà percepire la retribuzione spettante per la mansione superiore svolta.
I casi esposti riguardano l’assegnazione temporanea e terminato il periodo di sostituzione, il lavoratore ritorna alla sua mansione con la relativa retribuzione.
Trascorsi i sei mesi previsti per la sostituzione o un fattore temporale diverso indicato nel CCNL, il dipendente ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore e il relativo aumento dello stipendio. Però il lavoratore può rinunciare alla mansione superiore e in questo caso ritornerà alle mansioni previste dal contratto originario.
In effetti il lavoratore acquisisce la mansione superiore, anche se svolge mansioni corrispondenti. La Corte di Cassazione, ha precisato che qualora il datore di lavoro assegni al lavoratore solo alcune mansioni che si collocherebbero nella mansione superiore, e con prevalenza rispetto alle altre mansioni prestate dal dipendente, scatta l’avanzamento di carriera in automatico con inquadramento del livello superiore (Codice Civile articolo 2103).
Consigliamo di consultare il CCNL di categoria di riferimento, in quanto le condizioni contrattuali possono cambiare in base alla categoria lavorativa.
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