Una recente decisione dell’ABF sui Buoni fruttiferi postali riconosce il ricalcolo degli interessi per un valore di 28.611,65 euro, più interessi legali.
I Buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A e sono garantiti dallo Stato Italiano. Il risparmio sicuro e apprezzato dagli italiani. Però, negli anni è stata causa di molti ricorsi all’Arbitro Finanziario Bancario per il diritto all’esatto importo degli interessi dovuti.
Oggi esaminiamo una recente decisione del Collegio di Napoli sui Buoni fruttiferi postali cointestati e il caso in cui muore il contestatari spetta la rideterminazione degli interessi. Purtroppo, il più delle volte si accetta il rimborso che riconosce Poste Italiane, ma ebbene fare bene i conti, perché in alcuni casi si ha diritto ad un maggiore interesse. Inoltre, precisiamo che i pensionati devono dichiarare i buoni fruttiferi per non perdere la pensione.
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Buoni fruttiferi postali cointestati: se muore un contestatario spetta il ricalcolo degli interessi
La questione esaminata dall’Arbitro Finanziario Bancario (ABF) attiene l’accertamento del corretto rimborso di sette buoni fruttiferi postali di diverse serie: due di serie Q entrambi di lire 500.000 emessi il 2 maggio 1987; sempre serie Q di lire 500.000 emesso il 07 settembre 1988; tre buoni serie Q/P tutti del valore nominale di lire 1.000.000 emessi il 2 maggio 1987; tre buoni serie Q/P tutti del valore nominale di lire 1.000.000, emessi il 7 settembre 1988.
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Tutti i buoni postali presentano la pari facoltà di rimborso, di cui il ricorrente è cointestatario con altra contitolare deceduta. L’istante lamenta di aver richiesto il rimborso in data 2 ottobre 2020 percependo una somma nettamente inferiore a quella spettante. Inoltre, precisa che la somma ricevuta non è conforme ai rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo.
In particolare, sostiene aver diritto per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al riconoscimento al trentesimo anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli. Tali rendimenti sono comprovati dal timbro apposto dall’intermediario sul retro dei buoni. Risultano modificati i rendimenti dei titoli fino al ventesimo anno, mentre, non risultano modificate le condizione previste nel periodo successivo.
L’interlocutore insoddisfatto ricorre all’ABF con la richiesta di accettare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi calcolati nella somma di 28.611,65 euro, oltre gli interessi legali calcolati dalla data di rimborso, in subordine dalla data del reclamo, oltre l’addebito delle spese di ricorso.
Opposizione al ricorso
L’intermediario si oppone al ricorso per incompetenza “ratione temporis“, in quanto la controversa è avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale. Inoltre, si oppone per incompetenza “ratione materiae“, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari e non trovano applicazione nelle affermazioni della ricorrente, la quale chiede di rispettare le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. E segue elencando tutte le motivazione del perché tale ricorso merita il rigetto.
La decisione dell’Arbitro Finanziario Bancario
Nel caso esposto, il Collegio con la decisione del Collegio di Napoli n. 24827 del 7 dicembre 2021, considera che nessuna delle due eccezioni preliminari (ratione temporis e ratione materiae) merita accoglimento, perché prive di fondamento. Anche in considerazione dell’orientamento costante delle precedenti decisioni dell’Arbitro e rimanda alla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676 dell’8 novembre 2013. Espone, nella decisione, tutte le motivazioni in relazione a tutti i BFP contestati.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente ai Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P, e accerta il diritto della rideterminazione degli interessi, oltre agli interessi legali di reclamo.