Una delle novità degli ultimi mesi, alla quel molti italiani si sono affidati. Il bonus ristrutturazioni continua a far discutere.
Una novità che forse molti non si aspettavano. Parliamo del bonus ristrutturazione, una misura che in un modo o nell’altro ha fatto felici milioni di italiani che hanno approfittato degli aiuti dello Stato per ristrutturare casa. Molti i requisiti per accedere a questo tipo di misura, cosi come è giusto che sia, ma una volta accettati il vantaggio è di fatto assicurato. Oggi una novità che forse in pochi si aspettavano, la possibilità all’interno dello stesso nucleo familiare di ricevere lo stesso bonus per un altro immobile.
Il bonus ristrutturazioni al pari degli altri bonus di natura edilizia, ecobonus o superbonus, spetta oltre che al familiare possessore stesso dell’immobile, e qui parliamo di coniugi, componenti di unici civili, parenti entro il terzo grado ecc, anche familiari stessi del possessore. Questi, insomma potrebbero utilizzare il bonus per ristrutturare casa propria. Chiaramente possono esistere in ogni caso dei distinguo con la pratica che alla fine godrà di una valutazione che andrà a prendere in considerazione tutte le dinamiche presenti.
Bonus ristrutturazione: quali condizioni dettano il maturare di certe requisiti
In merito al bonus ristrutturazioni va detto che la detrazione in questione spetta ai soggetti di cui abbiamo parlato in precedenza alle determinate condizioni:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Per l’Agenzia delle entrate, importante è un atto notorio in cui si attesti la condizione di conviventi e soprattutto dell’essere familiari.
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La risoluzione n°184/2002 dell’Agenzia delle entrate, afferma quanto segue:
- il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori;
- come visto sopra, non è necessario invece che l’abitazione nella quale convivono “familiare” ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.