Bonus ristrutturazione con cessione del credito: attenzione al nuovo modello

Le novità introdotte nel Decreto legge n. 157 del 2021 ha creato nuove regole per il bonus ristrutturazione e la cessione del credito, esaminiamo di cosa si tratta. 

Come accedere al Superbonus in proroga per edifici non condominiali?
Come accedere al Superbonus in proroga per edifici non condominiali?

Un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it se con l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche per interventi di ristrutturazione edilizia, deve effettuare anche la comunicazione dell’opzione per cessione del credito a terzi.

Bonus ristrutturazione con cessione del credito: attenzione al nuovo modello

Ricordiamo che per accedere allo sconto fattura o alla cessione del credito, bisogna inoltrare la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 12 novembre 2021 dell’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione da utilizzare. Bonus edilizi con due decreti in atto, confusione e criticità sulla maxi detrazione al 110% 

Secondo il nuovo provvedimento la comunicazione deve essere inoltrata, dai seguenti soggetti, quando:

a) gli interventi sono effettuati per le singole unità abitative dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Bisogna utilizzare  il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, oppure, mediante Fisconline o Entratel;

b) per gli interventi effettuati nei condomini sulle parti comuni, dall’amministratore o dal soggetto che rilascia il visto di conformità. È possibile avvalersi anche dell’intermediario.

LEGGI ANCHE>>>Superbonus e bonus edilizi: la documentazione da presentare prima dell’inizio dei lavori che non tutti conoscono

La comunicazione per le rate non ancora fruite

Tuttavia, nel caso il contribuente deve comunicare la cessione del credito in riferimento alle rate ancora non fruite, l’invio telematico deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Questo è valido sia per gli interventi di ristrutturazione effettuati sulle singole unità abitative, sia sulle parti comuni di un edificio. Inoltre, si precisa che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate si deve inviare entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenuti le spese di ristrutturazioni per le quali si esercita il diritto di opzione.

Infine, il provvedimento del 12 novembre 2021, precisa che la comunicazione d’opzione deve essere presentata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, rischio sismico e interventi di efficientamento energetico. Inoltre, anche per gli impianti fotovoltaici e le colonnine energetiche di ricarica auto. È possibile consultare qui il provvedimento, scaricare il nuovo modello e le modalità di compilazione.

Gestione cookie