I punti importanti per i cittadini sul fronte bonus: date, tempistiche e cosa c’è da sapere nel dettaglio, ecco di che cosa si tratta
C’è sempre grande attenzione da parte dei cittadini, comprensibilmente, per quel che riguarda il fronte dei bonus, con curiosità ed interesse alti per quanto concerne eventuali novità, tempistiche e dettagli da conoscere: dopo l’ufficialità inerente il nuovo modello e l’anticipazione dello spostamento scadenze a proposito della cessione dei crediti dei bonus edilizi, vi sono alcuni punti disposti dalle Entrate con provvedimento del 4 febbraio.
Come si può leggere nell’approfondimento de Il Roma, dopo l’ufficialità che ha a che fare con l’anticipazione dello spostamento delle scadenze per la cessione dei crediti, da libera ad una tantum, secondo quanto disposto dall’articolo 28 del DL Sostegni tre, dei bonus edilizi, vi sono state decisioni da parte delle Entrate con il provvedimento del 4 febbraio 2022.
In particolare, si legge, la data ultima del 17 febbraio 2022 a proposito del via alla norma inerente la possibilità di fare una unica cessione nel caso di detrazioni per interventi edilizi; e una proroga eccezionale al 7 marzo, dal termine deciso dal DL 4/2022 al giorno 7/2, per quel che concerne l’invio di comunicazioni per opzioni per interventi di superamento ed eliminazione di barriera architettoniche (Bonus 75%, novità Manovra 2022).
Ciò perché solo dal 24 febbraio 2022 sarà possibile comunare la decisione dello sconto in fattura e della cessione del credito inerente a tale agevolazione per la rimozione di barriere architettoniche arrivata con la legge 234/2021.
Dunque, spiega ilroma.net, a decorrere rispettivamente da 17 febbraio e da 7 marzo 2022, vi è la possibilità di fare solo una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di crediti e altri intermediari finanziari, secondo i termini previsti dalla normativa.
L’eccezione ha a che fare solo per i lavori legati al superamento di barriere architettoniche, è opportuno ricordare per bene la data di scadenza.
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Bonus e calendario cessione del credito: i cambiamenti e i motivi
Regole cambiate, spiega Il Roma, con il DL 4/2022 del 27 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio, da subito operativo. Coloro che acquistano il credito hanno modo di impiegarlo soltanto in compensazione. Quelli già ceduti al 17 febbraio potranno essere riceduti solo una ulteriore volta ad altri soggetti, inclusi istituti di crediti e altri intermediari finanziari.
Per quel che concerne il calendario, secondo quanto riportato da Il Roma, anzitutto entro il giorno 16 febbraio 2022 ore 24, vi era una scadenza inerente l’invio di comunicazioni delle opzioni per cessione del credito derivante da bonus rientrati nel periodo transitorio, ovvero il lasso di tempo stabilito da art.28 comma 2 DL 4/2022, poi prorogata dal Fisco di altri 10 giorni. Si potevano dunque entro il 16 febbraio comunicare le opzioni legati ad interventi agevolativi per gli anni 2020, rate di detrazione oppure crediti non fruiti, 2021 e 2022, con le cessioni che potevano essere senza limiti.
A partire dal 17 febbraio 2022, con piattaforma aggiornata, per così dire, si legge su ilroma.net, da tale data per le nuove opzioni, scattano vincoli del Sotegni-Ter, per cui coloro che beneficiano dei crediti hanno modo di compiere un unico trasferimento a terzi. Si pone però nell’approfondimento l’attenzione su quanto specifico dal direttore del Fisco Ruffini mediante il documento di audizione sul tema, pagina 14 e 15.
Ai fini della tutela del legittimo affidamento dei concessionari dei crediti e per cosentine loro di regolare compiutamente l’assetto negoziale dei rapporti giuridici in essere, col comma 2 art.28 si prevede un passaggio graduale alle nuove e più stringenti regole.
I crediti precedentemente oggetto di sconto in fatturo o cessione del credito al 17 febbraio 2022, possono formare oggetto, esclusivamente, di una ulteriore cessione ad altri oggetti. Questa possibilità è prevista anche per permettere ai cessionari in buona fede di poter regolare la sorte dei crediti già acquisiti che, dunque, non riceveranno nessuno pregiduizionb dalla disposizione in esame. Potranno infatti cedere i suddetti alla fine del periodo transitorio, una sola volta ma senza nessuna scadenza, secondo i limiti di utilizzo di questi crediti. I crediti da bonus, si legge su Il Roma, possono essere furiai in quote annuali, in base alla ripartizione con cui la detrazione sarebbe stata impiegata da chi ha compiuto gli interventi agevolati.
Dunque, la disciplina transitoria operava per quel che concerne i crediti ceduti per cui, precedentemente al giorno 18 febbraio, è stata trasmessa validamente la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Prima del 17 febbraio, vi era la possibilità di compiere cessioni con numero illimitato. Poi, l’ulteriore cessione secondo comma 2 art 28, se la comunicazione all’Agenzia è stata trasmessa validamente nei termini sopra descritti, potrà essere fatta in seguito al 17 febbraio 2022.
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Bonus e calendario, dal 18 febbraio
Dal giorno 18 febbraio 2022, per gli acquirenti di crediti dentro il periodo transitorio con comunicazione entro gennaio 2022, la possibilità della ulteriore cessione “jolly”, si legge. Entro il giorno 7 marzo, questo il termine legato all’invio di comunicazioni inerenti le opzioni per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche. Successivamente, dall’8 marzo, anche per questo tipo di lavoro la cessione si potrà fare solo una volta.
Il calendario oggetto dell’approfondimento de Il Roma prosegue con il giorno 10 marzo, dal cui giorno gli acquirenti di crediti la cui opzione è stata esercitata entro il 28/2, e anche entro il periodo transitorio, hanno modo di accettare il trasferimento. Nel caso di credito ceduto durante il periodo transitorio, colui che cede il credito potrà farlo solo una volta.
7 aprile 2022, dead-line legato all’invio di comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cessione, oppure sconto in fattura, a proposito delle spesse fatte nel 2020 e 2021. 16 marzo il termine ordinario per quanto riguarda invio e trasmissione delle comunicazioni, tuttavia si legge che le Entrate, a seguito delle novità inerenti il DL 4/2020, solo per l’annualità 2022, ha prorogato i termini a tale data mediante il provvedimento 2022/35873.
Ad ogni modo, è opportuno ed è bene approfondire il tema mediante il confronto con esperti del campo e professionisti del settore, così da chiarire ogni eventuale dubbio al riguardo.