Aggiornamenti a seguito del varo del PNRR 2 per quanto riguarda il meccanismo del bonus mobili. I dettagli.
Il nuovo assetto normativo del PNRR 2 indica ulteriori modifiche di rilievo per il bonus mobili. Infatti gli interessati debbono effettuare la comunicazione all’ENEA per i lavori terminati dal 1 maggio 2022 in poi.
Bonus ed agevolazioni varie sono al centro dell’attenzione da diversi mesi. Essi mirano sostenere cittadini, famiglie, lavoratori ed imprese in una delicata fase di ripartenza dopo la pandemia, che ora è caratterizzata anche dall’aumento generalizzato dei prezzi.
Ebbene, in questo quadro si inserisce la notizia relativa al bonus mobili e alla necessità della comunicazione all’ENEA per i lavori terminati dal primo maggio in poi. Di questa novità si trova espresso riferimento nel decreto n. 36 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile scorso. Vediamo più da vicino cosa cambia.
Al di là di quanto tra poco diremo con riferimento agli obblighi di comunicazione ENEA, restano invariati i requisiti di accesso al bonus mobili, ovvero una detrazione Irpef assegnata per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, mirati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione in oggetto:
I beneficiari della detrazione sono coloro che acquistano entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi e hanno altresì compiuto interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal primo gennaio dell’anno anteriore a quello dell’acquisto dei beni.
Forse non tutti sanno che l’ENEA è di fatto un ente pubblico di ricerca italiano, attivo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie. Ebbene, come appena accennato, il decreto n. 36 – detto anche PNRR 2 – include novità significative per il bonus mobili. Che cosa cambia in concreto?
In particolare l’art. 24 del testo introduce il nuovo art. 16 comma 2-bis al decreto legge n. 63 del 2013 (in tema di prestazioni energetiche nell’edilizia) – disponendo che la comunicazione da far pervenire all’ENEA:
Un dettaglio molto importante è il seguente: le nuove regole non indicano espressamente da quando le informazioni dovranno essere inoltrate all’Enea. Tuttavia sulla scorta del fatto che:
Per analogia dunque l’utilizzo del del bonus mobili implica la comunicazione all’ENEA per i lavori terminati dal 1 maggio 2022 in poi.
A conferma di quanto appena indicato, ecco la nuova formulazione del menzionato art. 16 comma 2 bis che qui interessa: “Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (…) in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.
In sintesi, la norma citata conferma dunque l’obbligatorietà della comunicazione all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – valevole per i lavori terminati dal primo maggio in poi.
Peraltro l’ENEA ha già una sezione ad hoc nel proprio sito web, che consente di inviare, online, le nuove pratiche relative a bonus casa; superbonus 110; ecobonus.
Il dettato normativo continua disponendo che l’ENEA ha altresì il compito di elaborare le informazioni pervenute dai contribuenti e far pervenire una relazione sui risultati degli interventi al MEF, al Ministero della transizione ecologica, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Concludendo è dunque ben chiaro che il decreto PNRR 2, di fatto, ha esteso al bonus mobili l’obbligo di invio della comunicazione all’ENEA, già previsto per i bonus casa e per il bonus elettrodomestici.
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