Bonus maternità di 8 mesi per lavoratrici autonome e congedo obbligatorio di paternità: tutte le novità

Nella Manovra di Bilancio 2022, due novità importanti: bonus maternità e congedo obbligatorio di paternità: ecco di cosa si tratta. 

Bonus maternità di 8 mese per le lavoratrici autonome e congedo obbligatorio di paternità
Bonus maternità di 8 mese per le lavoratrici autonome e congedo obbligatorio di paternità

Sono due le novità per ii lavoratori e lavoratrici autonome: bonus maternità e congedo obbligatorio di paternità. Il cosiddetto “bonus maternità” equivale all’erogazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici a basso reddito. Invece, il congedo di paternità diventa obbligatorio per un periodo di dieci mesi. Analizziamo nel dettaglio tutte le novità della Manovra di Bilancio 2022.

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Bonus maternità per le lavoratrici autonome e congedo obbligatorio di paternità

La legge n. 234 dell’anno 2021, introduce per le lavoratrici autonome con un reddito basso, fino ad un massimo di 8.145 euro, tre mesi di congedo per maternità. I tre mesi si aggiungono ai cinque mesi già attualmente in vigore, quindi, le lavoratrici autonome hanno diritto a otto mesi di indennità di maternità.

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L’integrazione dei tre mesi sono in vigore dal 2022, questo significa che i cinque mesi ordinari devono rientrare nel 2022. Invece, se i cinque mesi ordinari di maternità sono terminati nel 2021, i tre mesi aggiuntivi non spettano.

Hanno diritto alla prestazione le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, alle Gestioni autonome INPS e alle casse private professionali. Il congedo maternità spetta al padre nel caso di grave infermità della madre, come previsto nelle specifiche del Dlgs n. 151 dell’anno 2001. Inoltre, è sempre richiesto che i pagamenti dei contributi siano effettuati con regolarità  (regolarità contributiva), questo significa che chi ha debiti contributi con l’INPS non può accedere al bonus maternità.

Gestione Separata e regole da rispettare

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS ci sono specifiche regole dai rispettare e il congedo può essere utilizzato nel modo seguente:

a) le lavoratrici parasubordinate possono utilizzare i tre mesi successivi al parto, in caso di flessibilità possono utilizzare quattro mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva possono utilizzare cinque mesi dopo il parto. Poi, è possibile utilizzare sette mesi in caso di interdizione prorogata, giorni non goduti nel caso di parto prematuro e fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo spettante di maternità post parto;

b) lavoratrici iscritte alla Gestione Separata: possono utilizzare i tre mesi successivi al parto, in caso di flessibilità possono utilizzare quattro mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva possono utilizzare cinque mesi dopo il parto. Oppure, nel caso di parto prematuro, dopo i giorni non goduti che si aggiungono al periodo spettante di maternità post parto;

Congedo obbligatorio paternità di dieci giorni

Sempre la legge n. 234 del 2021 ha resto strutturale il congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni e uno facoltativo, per i lavoratori dipendenti. Tale periodo è da utilizzare nei primi cinque mesi di vita del figlio. Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS e i lavoratori devono presentare domanda attraverso il sito INPS. Nel caso in cui l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, il lavoratore dovrà presentare domanda al datore di lavoro e non all’Istituto. Le modalità per la presentazione della domanda di congedo obbligatorio paternità, sono le stesse previste nella circolare INPS n. 40 dell’anno 2013.

Il congedo paternità è un diritto concesso ai padri lavoratori dipendenti ed è aggiunto a quello spettante alla madre. Viceversa il congedo facoltativo non è un diritto autonomo, ed è fruibile in sostituzione della madre relativo al periodo di astensione obbligatorio per maternità. In effetti, la madre rinuncia del suo periodo di maternità concedendolo la padre, che lo utilizza come congedo facoltativo.

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