Il bonus facciate non sarà prorogato nel 2022, ma cosa succede per chi non riesce a terminare i lavori entro dicembre, può ultimarli nel 2022?
Da come si evince dal Documento programmatico di bilancio 2022, approvato dal governo, il bonus facciate non sarà prorogato nel 2022. Molti i contribuenti che avevano programmato già i lavori anche nel 2022, certi che questa misura fosse prorogata con tutte le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio. Anche se non è ancora definitivo, tutto potrebbe ancora cambiare.
Nel frattempo, un Lettore si è rivolto agli Esperti di Trading.it, per chiarimenti inerente il bonus facciate. Il Lettore chiede cosa succede nel caso in cui non riesca a terminare i lavori per il 31 dicembre 2021, considerando anche che ha optato per lo sconto fattura.
Bonus facciate, stop nel 2021: cosa succede se non si riesce ad ultimare i lavori?
A chiarire questo dubbio, è il sottosegretario al MEF, che una risposta al question time in Commissione Finanza della Camera, specifica cosa bisogna fare chi si trova in bilico fra i due anni con l’ultimazione lavori.
Ricordiamo che si tratta di un chiarimento e non di una norma, quindi, si attendono le disposizioni definitive che dovranno essere inserite nella Legge di Bilancio. Ma, da quanto si apprende dal documento del MEF, sembra ci sia la possibilità di ultimare i lavori nel 2022.
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Il MEF in risposta ad un quesito simile a quello posto agli Esperti di Trading.it, precisa che i lavori già in corso, nel caso dell’opzione con lo sconto in fattura, si possono concludere oltre il 2021. Tuttavia, la condizione necessaria è che il saldo della fattura, da riconoscere all’impresa, sia effettuato entro il 31 dicembre 2021.
Il bonus facciate è concesso ai titolari di un immobili che effettuano lavori di recupero edilizio per la conservazione della facciata esterna dell’immobile visibile su strada.
Possono fruire dell’agevolazione del 90% sulle spese effettuate, sono:
a) conduttore;
b) proprietario;
c) nudo proprietario;
d) usufruttuario;
e) comodato d’uso, oneroso o gratuito.
Ricordiamo che l’immobile deve trovarsi nelle zone A e B (DM 1444/68), e nelle zone assimilabili in riferimento alla normativa e i regolamenti regionali e comunali.