Bonus Energia, date da segnare, dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, questo l’arco di tempo in cui comunicare la cessione dei crediti.
A chiarire i dettagli è stata l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento datato 30 giugno 2022.
Una tempistica sancita tenendo in considerazione la coincidenza del margine conclusivo di godimento dei crediti atteso a norma di legge (31 dicembre 2022) e del termine dei cinque giorni lavorativi, utili all’Agenzia per interrompere le comunicazioni delle cessioni così da attuare eventuali verifiche cautelative.
L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta disposizione, ha delineato i criteri attuativi connessi alla cessione e al tracciamento dei crediti d’imposta. Crediti individuati in rapporto agli obblighi sostenuti per l’acquisizione di articoli energetici.
Il contesto normativo ha visto di recente l’emanazione di diversi provvedimenti.
Queste disposizioni garantiscono alle aziende specifici crediti d’imposta, al presentarsi di particolari circostanze, equivalenti a una porzione dei costi sostenuti nei primi tre mesi sia del 2021 che del 2022, per l’acquisizione di energia elettrica, gas e carburanti.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione avvalendosi del modello F24. Il termine è il 31 dicembre 2022. Altra opzione potrebbe essere quella che permette alle aziende beneficiarie la possibilità di cedere i crediti a soggetti terzi seguendo una serie di condizioni.
Il credito prevede l’intera cessione dagli enti beneficiari ad altre realtà, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza prerogativa di seguente cessione, se non nel caso di una ulteriore duplice cessione, solamente se destinate a vantaggio di “soggetti qualificati”, come ad esempio banche e mediatori finanziari, enti facenti parte di cordate bancarie o compagnie di assicurazione.
Nel caso di cessione del credito d’imposta, i beneficiari richiederanno il visto di conformità degli elementi inerenti la documentazione attestante la fondatezza delle premesse che concedono il diritto al suddetti credito.
Il cessionario utilizzerà il credito d’imposta con la medesima metodologia con le quale l’avrebbe adoperata il soggetto cedente, e cioè in bilanciamento per mezzo del modello F24, entro il termine sancito al 31 dicembre 2022.
Non è tutto. Stando al contesto normativo vigente occorrerà aver presente anche altre questioni.
Bisognerà applicare quanto sancito dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio. Stando a questo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle trasmissioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate avrà la possibilità di interrompere, entro 30 giorni, le trasmissioni appena citate aventi potenziali circostanze di rischio, al fine di portare avanti verifiche cautelari.
La metodologia attuativa della cessione e del tracciamento del credito d’imposta, effettuata per mezzo telematico, sono delineate con disposizione predisposta del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il nuovo modello è stato predisposto con l’ultimo provvedimento. Con esso ecco le linee guida e le fattispecie tecniche. In questo modo ci si potrà mettere in comunicazione in modo telematico con l’Agenzia per le prime cessioni dei crediti e le annesse comunicazioni di attuazione. Anche relativamente alla tracciabilità delle seguenti cessioni. Scarica qui il modello: A_FIS_01072022.
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