I cambiamenti legislativi avviati quest’anno ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio hanno prodotto tre differenti regolamentazioni temporali per il beneficio dei bonus edilizi con sgravio o cessione.
L’edilizia vive un momento di crisi. Proviamo a ripercorrere il susseguirsi delle variazioni al Decreto Rilancio, provando a fornire indicazioni su spese, asseverazioni, complessi interessati, ricavi, elementi occupazionali e potenziali truffe fiscali identificate.
Quanto pesano i cambiamenti sui bonus edilizi?
Osservando le indicazioni rilasciate da Enea sull’impiego del superbonus nella fattispecie della sezione energetica, si potrebbe affermare quanto il superbonus 110% proceda dritto per la sua rotta. Le indicazioni aggiornate a giugno di quest’anno avrebbero nientemeno che messo in evidenza un exploit di asseverazioni, causato perlopiù dal termine ultimo del 30 giugno 2022 per le residenze unifamiliari sebbene abbia concretamente abbracciato ogni soggetto beneficiario principale.
Questi i dati del bimestre maggio/giugno, il numero di certificazioni è passato:
Cifre che invitano a riflettere sulla circostanza che attività che utilizzino tali decurtazioni determinino surplus e provento a ciascuno dei protagonisti in essere, ovvero:
- soggetti beneficiari;
- professionisti;
- imprese.
L’ultimazione di un attività supportata da superbonus 110% concede surplus ai soggetti beneficiati, sebbene non conduca ad alcun provento a professionisti e società nella circostanza in cui, a seguito dell’applicato sgravio in fattura, non si arrivi a una conversione in disponibilità contante del credito indiretto.
Una prospettiva che ha dato inizio all’annus horribilis del settore edilizio. Società e professionisti vivono nella irragionevole condizione di aver terminato o quasi il completamento delle attività concordate, esponendosi in un’ottica economica in fattori formativi, di manodopera, di materiali e contribuzioni, senza che vi sia alcun soggetto pronto ad acquisire i loro crediti indiretti.
Il contesto ha rivelato i sintomi di una crisi a partire dal Dl n. 4/2020 (Decreto Sostegni-ter) che ha operato, non era mai accaduto, una trasformazione sostanziosa al procedimento di cessione del credito. Altre disposizioni legislative hanno completato il quadro.
Il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abolito dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
Queste le disposizioni che attualmente hanno originato tre differenti ordinamenti temporali.
In pratica:
- 27 gennaio-25 febbraio 2022, intervallo di vigenza del D.L. n. 4/2022;
- 26 febbraio-30 aprile 2022, intervallo di vigenza del D.L. n. 13/2022 e della legge di trasformazione del decreto Sostegni-ter;
- dall’1 maggio 2022, giorno di entrata in vigore dei provvedimenti attesi dalla legge di trasformazione del Decreto Aiuti (arrivata il 16 luglio 2022 ma con effetti retroattivi).
Discrepanze temporali che, inevitabilmente, hanno reso instabile il comparto, scatenando controversie e perplessità le quali i maggiori interpreti (le Banche) non avrebbero potuto ricevere in modo diverso alla sospensione degli acquisti.
L’apparato è, pertanto, andato in default quest’anno con le iniziali variazioni all’art. 121 del Decreto Rilancio.
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