Il Decreto Antifrodi (157/2021) in vigore dal 12 novembre sui bonus edilizi crea confusioni e criticità, da notare che la Legge di Bilancio 2022 prevede un altro decreto. Cosa succederà?
Il Decreto Antifrodi entrato in vigore il 12 novembre 2021 ha creato fin da subito molta confusione. Il Decreto Legge 157/2021 prevede il visto di conformità per la cessione del credito o lo sconto in fattura di tutti i bonus edilizi diversi dal 110%. Inoltre, è richiesta l’asseverazione di congruità delle spese sostenute, considerando i prezzari previsti nel Decreto ministeriale Requisiti e da un prossimo decreto, che è in fase di emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico. In nuovo decreto ha l’obiettivo di fissare i valori massimi di alcune tipologie di beni. All’evidenza dei fatti si spera che ci sia un coordinamento tra le due norme, altrimenti si rischierebbe un nuovo caos normativo.
Nell’ambito di applicazione del Decreto Antifrodi sono esclusi i seguenti:
a) soggetti che stanno realizzando interventi agevolati con il Superbonus 110%, e che intendono avvalersi dell’opzione di cessione di credito o sconto diretto in fattura. Tale chiarimento si rende necessario in quanto, questa tipologia di interventi, ha già l’obbligo di asseverazioni e di visto di conformità; Superbonus 110%: come ottenere il pacchetto completo chiavi in mano
b) soggetti che intendono fruire delle agevolazioni dei “bonus edilizi” che non danno il diritto all’opzione della cessione del credito o sconto in fattura. Ad esempio rientrano in questa casistica il bonus mobili, bonus giardini e bonus ristrutturazione con la detrazione al 50% (cosiddetti lavori “leggeri”);
c) i soggetti che decidono di effettuare interventi agevolati che possono essere ceduti. Ma, che preferiscono utilizzare la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, senza accedere alla cessione del credito o allo sconto diretto in fattura.
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche un altro aspetto, e riguarda l’obbligo di coloro che al 12 novembre 2021 (data in vigore del decreto) hanno già effettuato l’invio delle fatture. L’AdE spiega che non sussiste l’obbligo di visto di conformità per la comunicazione inviate entro l’11 novembre 2021 che si riferiscono alle detrazioni diverse dal Superbonus.
Inoltre, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate deve aver già rilasciato regolare ricevuta di accoglimento. Quindi, solo in questa casistica, i contribuenti non devono attenersi alla nuova normativa e dunque non sono richiesti visti di conformità e asseverazione della congruità delle spese.
I crediti quindi, possono essere accettati, ed eventualmente ceduti senza nessuna apposizione di visto di conformità e asseverazione per congruità delle spese, sempre considerando la procedura di controllo preventivo.
Fonte: Decreto Legge 157/2021
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