Le frodi in materia di bonus edili sono cosa nota. Il legislatore ha dunque deciso di reagire con misure ad hoc. Ecco quali
In tema di bonus edilizi, dal primo maggio sono di fatto vietate le cessioni parziali del credito d’imposta a seguito della prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
A seguito del varo della legge di conversione del decreto legge n. 4 del 2022, non vi sono più dubbi. Ecco la conferma del divieto di frazionamento dei crediti fiscali, ceduti a seguito della prima comunicazione dell’opzione alternativa.
Il prossimo primo maggio entra in vigore il nuovo divieto di cui si trova traccia nel decreto Sostegni-ter. La misura è chiara e definita da tempo: in base all’appena citato provvedimento scatta lo stop alla frammentazione dei crediti fiscali edilizi. Il legislatore intende infatti combattere i fenomeni di elusione delle norme, nonché le frodi in materia di bonus.
D’altronde non poche notizie di cronaca hanno spiegato le modalità di svolgimento delle truffe in campo edilizio: acquisto dei crediti con denaro sporco, abusivismo finanziario, crediti fittizi. Opportuno dunque intervenire con nuove regole ad hoc, stringendo le maglie delle cessioni e introducendo lo specifico divieto di cessione parziale a partire da inizio maggio.
La novità normativa è stata disposta nel quadro delle misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare il decreto Rilancio ora contiene un nuovo comma che dispone – da un lato – il divieto di cedere in modo parziale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione e – dall’altro – l’assegnazione di un codice univoco al credito fiscale. Quest’ultimo è incluso sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative, su iniziativa del contribuente e del fornitore dei beni e servizi.
Lo rimarchiamo per chiarezza: i crediti legati all’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni “parziali” dopo la prima comunicazione dell’opzione al Fisco. Per l’effetto, a ciascun credito sarà assegnato un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni – in linea con le modalità disposte con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Evidentemente si tratta di misure varate nell’intento di contrastare possibili nuovi possibili tentativi di truffa nel campo delle agevolazioni fiscali.
Sgomberiamo il campo da possibili dubbi, all’interno di un quadro normativo sicuramente articolato e di interpretazione non così agevole. Il divieto di cessioni parziali vale per i bonus edili di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio. In particolare, si tratta delle note opzioni alternative alla detrazione, da far valere in dichiarazione dei redditi da parte dei beneficiari sui seguenti bonus:
Come si può facilmente notare, siamo innanzi ad una lista piuttosto ampia di agevolazioni su cui incide il divieto. Ma la finalità è d’altronde quella sopra esposta: combattere e prevenire i casi di frode e di aggiramento delle norme, in materia di bonus edilizi.
Alla luce di quanto detto sopra, a decorrere dal primo maggio 2022, la cessione dei crediti correlati alle agevolazioni fiscali per lavori di natura edilizia è soggetta a un ulteriore vincolo. Da inizio maggio, infatti, dopo la prima cessione non sarà più consentito compiere cessioni parziali del credito.
Perciò, sulla scorta delle modifiche al decreto Rilancio di cui alla legge di conversione del decreto Sostegni ter, i crediti originati dalle detrazioni per lavori edili “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.
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