La scadenza per l’invio delle comunicazioni per il Bonus casa è fissata al 17 marzo, bisognerà affrettarsi per scongiurare episodi spiacevoli.
Si accorciano i tempi per mettersi in regola, per ottenere il Bonus casa infatti bisogna rispettare, oltre che parametri e requisiti, anche le scadenze. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 17 marzo prossimo (il 16 cade di domenica), che andrà onorata pure per non incappare in guai o sanzioni. Non è un caso che una buona fetta della popolazione si stia affrettando per reperire tutti i documenti necessari, la procedura per l’inoltro è in realtà molto semplice e alla portata di tutti. Pochi passaggi per inviare la propria richiesta.
I soliti ritardatari quest’anno rischiano grosso perché la tardiva o l’errata comunicazione dei dati in argomento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 3 del decreto legge numero 175/2014, comma 5-bis). Insomma, chi volesse scongiurare scenari drammatici o episodi spiacevoli farà bene a completare l’istanza nei tempi indicati. C’è ancora tempo, fortunatamente, e anche coloro che si trovano più indietro col reperimento del materiale richiesto riusciranno a consegnarla in tempo; l’importante è non temporeggiare ancora troppo.
Entro il prossimo 17 marzo (che è un lunedì, visto che il 16 cade di domenica) andranno inviate le comunicazioni relative alle spese sostenute per gli interventi, su parti comuni, di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Gli amministratori di condominio dovranno quindi affrettarsi per rimanere in regola e ottenere senza problemi i bonus edilizi destinati, appunto, ai condomini.
È bene ricordare che se i documenti necessari non dovessero essere consegnati nei limiti fissati (non si potrà andare oltre il 17 marzo) oppure se si dovesse registrare una comunicazione errata dei dati in argomento (o addirittura un’omissione) allora si andrà incontro all’applicazione della sanzione amministrativa, di cui al comma 5-bis, dell’art. 3 del Dl n. 175/2014.
Inoltre, per chi si stesse chiedendo se l’omissione, la tardiva o l’errato inoltro possa influire sulla decadenza del diritto di fruire delle detrazioni indicate per gli interventi edilizi e accessori, la risposta è ‘no’. Questa non rientra tra le conseguenze contemplate nella normativa, i ritardatari possono tirare un sospiro di sollievo.
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