Bonus casa e Superbonus, scatta il bollino blu e divieto di frazionamento: attesi i chiarimenti dell’AdE

Nuove disposizioni antifrode per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento dei bonus casa e Superbonus.

L’articolata normativa in tema di bonus casa è integrata da nuove regole di cui si trova traccia nel decreto n. 13 dello scorso 25 febbraio. Onde fare luce su alcuni aspetti pratici, è opportuno un nuovo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Mutui e tassi di interesse: occhio a cosa succede e com'è la situazione
fonte foto: Adobe Stock

I bonus casa si arricchiscono nuovamente di aggiornamenti, e questa volta hanno a che fare con il cd. bollino blu e con il divieto di frazionamento, espressamente mirati a contrastare ulteriori tentativi di azioni fraudolente nell’ambito delle agevolazioni in oggetto.

Da notare che l’Agenzia delle Entrate ha modificato i suoi sistemi informatici, proprio tenendo conto dell’ultime novità, che mirano a rendere più trasparenti i meccanismi connessi ai bonus casa.

Il citato “bollino blu”, che rappresenta il codice identificativo previsto per i crediti fiscali e il divieto di cessione frazionata, sono i due elementi chiave inseriti nel decreto legge n. 13 del 2022 (art. 1) in funzione antifrode – e ora entrati in vigore. Ecco perché di seguito appare opportuno considerarli più da vicino.

Bonus casa 2022: il bollino blu assegnato al credito fiscale

Il titolo del decreto legge sopra menzionato è molto chiaro: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Per quanto riguarda nuovi sconti in fattura e cessioni di crediti, novità di evidente rilievo è che al credito sarà collegato appunto un codice identificativo univoco (detto “bollino blu”) alla data della comunicazione dell’opzione.

Detto codice dovrà, in seguito, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. La finalità del nuovo meccanismo non è difficile da scorgere: per questa via infatti il credito fiscale diventerà più facilmente tracciabile, in modo da contrastare possibili tentativi di frode attraverso il bonus casa.

Il divieto di frazionamento

L’altra novità di cui si trova traccia nel decreto legge n. 13 dello scorso 25 febbraio attiene alla regola che introduce un utile divieto sempre in tema di bonus casa. Infatti i citati crediti non potranno costituire oggetto di cessioni parziali, a seguito della prima comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

In altre parole siamo innanzi al divieto di frazionare il credito, una volta compiuto il primo passaggio. Sinteticamente il quadro è il seguente:

  • per i committenti non vi sono sostanziali novità, giacché essi potranno comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli Sal (stato avanzamento lavori), come finora accaduto;
  • le novità attengono alle modalità di circolazione del credito fiscale, posteriori alla sua formazione.

Tuttavia proprio in riferimento al secondo punto e nonostante le nuove norme introdotte nel decreto n. 13, vero è che siamo in attesa di chiarimenti ulteriori sui dettagli del meccanismo del divieto di frazionamento.

Cessione crediti: gli interrogativi da chiarire da parte dell’AdE

Per esempio, l’Agenzia delle Entrate dovrà spiegare se le distinte annualità ricadano in detto divieto di frazionamento. Fino a questo momento la maggioranza degli operatori aveva ipotizzato che, a seguito della formazione del credito, da questo mese sarebbe stata ammessa soltanto la cessione in blocco. In base però alle recenti precisazioni del Ministero dell’Economia l’annualità singola sarebbe cedibile, ma poi non potrebbe essere frazionata altre volte.

Si tratta di un’interpretazione estensiva del divieto, che comunque dovrà essere oggetto di conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria. Di fatto essa costituirebbe una assai significativa semplificazione per quanto riguarda la circolazione dei crediti. In concreto, per questa via permarrebbe soltanto il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità.

Non solo. All’Agenzia delle Entrate il compito altresì di spiegare qual è il perimetro effettivo del credito non frazionabile. In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria – con una comunicazione ad hoc – dovrà chiarire che cosa è da considerarsi come un credito unico e non divisibile.

Infine considerando il caso del Superbonus, le opzioni legate ai vari interventi sono comunicate in modo distinto. In pratica ciascuna opzione finora ha prodotto un credito a se stante. Alle Entrate dunque anche il ruolo di chiarire se continuerà a essere così o se i distinti crediti generati da uno stesso cantiere saranno in qualche modo correlati tra loro.

Gestione cookie