Vantaggi bonus casa quando a richiederne il beneficio è una coppia: la ripartizione tra coniugi segue un principio ben preciso da dover considerare
Abbiamo detto addio da poco al superbonus 110%, e tutte le grandi agevolazioni disponibili gli anni addietro per ristrutturare casa con prezzi incredibilmente vantaggiosi sono ormai state abbandonate. Il Governo ha più volte specificato che c’è stata troppa speculazione e manovre come il Superbonus hanno creato danni alle casse dello Stato, motivo per cui non verranno riproposte né quest’anno né sulla legge di bilancio per il 2025.
Tra le opportunità che invece rimangono disponibili, l’ottenimento del 50% dei costi di ristrutturazione sotto forma di detrazione, con somme da spalmare sui 10 anni a venire. Rimane un’opportunità vantaggiosa per tutti coloro che hanno intenzione di migliorare casa ma ci sono delle regole ben precise. Qualsiasi opera di ristrutturazione deve essere legata a una miglioria relativa alla classe energetica.
Per esempio rientra nella misura l’installazione di pompe di calore, oppure la sostituzione di elettrodomestici di classi energetiche superiori, o ancora, l’installazione di apparecchi per l’utilizzo di energia sostenibile. La domanda che diversi lettori si pongono è come organizzare la divisione delle detrazioni tra i due coniugi che vivono sotto uno stesso tetto nel caso in cui abbiano dichiarazione dei redditi disgiunta. Vediamo quindi come funziona.
Bonus casa: come funzionano le detrazioni con dichiarazione dei redditi disgiunta tra coniugi
Prendendo per esempio una coppia di coniugi che vivono nella stessa casa e che vogliono installare un impianto a pompa di calore beneficiando della legge che permette di avere una detrazione del 50% in piccole rate per 10 anni. I due hanno dichiarazione dei redditi disgiunta, e il proprietario della casa è solo uno dei due.
In questo caso, se l’altra parte della coppia paga con bonifico bancario a nome proprio, può ricevere il beneficio della detrazione solo sulla sua dichiarazione dei redditi? Solo il soggetto che sostiene le spese e che intende fruire della detrazione (persona fisica, condominio o società di persone) deve possedere tutte le fatture che documentino la spesa sostenuta intestati a proprio nome.
In caso di intestazione ad un soggetto diverso (es. familiare comproprietario), occorre aggiungere anche tutti i dati anagrafici dell’altra persona che ha sostenuto la spesa e la relativa percentuale. In questo modo si può avere un chiaro dettaglio sulle spese sostenute e i relativi conti dai quali sono stati prelevati i soldi. Resta invece esclusa la possibilità di modificare successivamente la ripartizione della spesa sostenuta.