Arrivano chiarimenti da parte di Agenzie delle Entrate circa il bonus benzina: cosa sapere sulla cumulabilità circa altri benefit e soglie massime. I dettagli
Arrivano novità da parte di Agenzia delle Entrate, a proposti di alcuni chiarimenti che si legato al bonus benzina 2022. Al riguardo, anche circa la cumulabilità della misura con altri benefit. Di cosa si tratta e soglie massime, aspetti e particolari a seguire.
Mediante la circolare numero 27E – 14.’7/2022, le Entrate forniscono alcuni chiarimenti a proposito del bonus benzina e circa il tema della cumulabilità. Con altri benefit. Come i più attenti sapranno, la misura in questione riguarda un bonus di duecento € che le aziende private hanno modo di poter concedere. Ai propri lavoratori.
Tale bonus non concorre alla formazione per quanto concerne il reddito. E proprio rispetto alla suddetta misura, è arrivato il chiarimento sul funzionamento della cumulabilità di quest’ultimo. Con altri fringe benefit. Andando a specificare le soglie.
Bonus benzina, circolare di Agenzia delle Entrate: i dettagli
Tanti gli aspetti che destano attenzione e possono suscitare interesse circa il tema del bonus benzina, come ad esempio la circolare di AdE con chiarimenti in merito al Bonus benzina da 450 euro, diverso rispetto a quello che si lega al welfare aziendale.
Tornano al tema in questione, approfondito da I-dome.com, le Entrate specificano come detto, attraverso la circolare numero 27E – 14.07.2022, che la misura da duecento € può sommarsi. Ad eventuali beni, oppure servizi, erogati al dipendente. Nello stesso periodo di imposta, a patto che venga rispettata la soglia fissata. La quale è pari a 258,23€.
Si legge che ai fini della tassazione, tale norma in commento riconduce. I buoni benzina. Nell’ambito per quanto concerne l’applicazione dell’art.51, comma3, ultimo periodo, del TUIR. Ovvero secondo il quale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il valore, inerenti ai beni ceduti. E circa i servizi prestati. Qualora, complessivamente, di importo non maggiore, nel periodo di imposta, a 258,23€. Qualora fosse maggiore del suddetto limite, il medesimo concorrerebbe interamente. A formare il reddito.
I-dome spiega che, circa il bonus carburante, a poterlo concedere sono sole le aziende del settore privato. Dunque, vi è l’esclusione per quanto riguarda le PA. Può venir riconosciuto anche dagli enti pubblici economici, i soggetti che non si occupano di svolgere attività commerciale. Ed i lavoratori autonomi. Come nel caso, ad esempio, degli studi professionali.
Un altro chiarimento circa la misura da AdE riguarda il fatto che può venire riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti, senza limiti reddituali. Il costo della misura è per intero deducibile per l’impresa. Anche i buoni legati alla ricarica dei veicoli elettronici, e dunque la relativa erogazione, fa parte del “bonus carburante”.
Questi, alcuni dettagli. Ad ogni modo è opportuno e bene approfondire ed informarsi per saperne di più e chiarire eventuali dubbi, mediante confronti con esperti del campo e professionisti del settore.