L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito chiarimenti in merito al Bonus benzina da 450 euro, diverso dal benefit di welfare aziendale.
Il bonus benzina da 450 euro è un incentivo economico che viene proposto tramite le erogazioni di buoni carburante esentasse, inseriti in busta paga dei lavoratori dipendenti.
In una recente circolare, la numero 27 del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti utili in merito al Bonus benzina da 450 euro.
In particolare, i chiarimenti fanno riferimento alla distinzione che c’è tra il contributo carburante e la normativa relativa ai benefits di welfare aziendali.
Oggi scopriremo a chi spetta il bonus benzina e come fare ad ottenerlo.
A causa dell’aumento dei costi del carburante, il Governo ha deciso di stanziare risorse economiche da erogare in favore di alcune categorie di cittadini, permettendo loro di ottenere il cd bonus benzina.
Il beneficio può essere erogato dai datori di lavoro, inserendolo direttamente nella busta paga, come voce straordinaria ed esentasse.
Di fatto, il bonus benzina non concorre alla formazione del reddito e in quanto tale non è assoggettato ad alcuna aliquota IRPEF.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una recente circolare specificando che il bonus benzina non è altro che una forma di welfare aziendale. In sostanza, c’è la possibilità che il datore di lavoro eroghi tale contributo. Ma non deve essere considerato un obbligo, poiché si tratta di una decisione aziendale.
Il lavoratore dipendente che possiede i requisiti necessari per accedere al Bonus benzina non deve presentare alcuna domanda all’INPS. Dopotutto, l’erogazione del beneficio è lasciato a discrezione del datore di lavoro.
Di recente è stato chiarito che il beneficio può essere erogato anche in favore dei proprietari di auto elettriche. In questo caso il bonus servirà ad offrire un sostegno economico per effettuare le ricariche del veicolo.
Secondo quanto riportato nella circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, il bonus benzina non si contrappone alla norma che prevede che altri tipi di benefit rientrino nella forma di welfare aziendale.
Infatti, secondo l’articolo 51, comma 3, del TUIR, il bonus benzina non può concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per tale motivo, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati il cui importo non superi i 258,23 euro l’anno non possono essere assoggettati ad aliquota IRPEF.
Tuttavia, in caso di superamento di tale valore l’importo concorrerà alla formazione del reddito e, in quanto tale, sarà tassato.
Per quanto invece riguarda il bonus benzina di €200 una tantum, questo deve rispettare la medesima disciplina. Tuttavia, esso rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale. Ciò vuol dire che il beneficio può raggiungere il valore di €200, ma oltre a questo è possibile ottenere altri benefit per un valore di 258,23 euro.
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