Sul tema Bonus 200 euro, per alcuni che l’hanno ricevuto, quali sono i dettagli inerenti recuperi e restituzione ad INPS: “indennità una tantum non dovuta“
Tra chi ha ricevuto il bonus 200 euro, potrebbe esservi chi dovrà restituirlo, considerando che si legge in una circolare INPS di “identità una tantum non dovuta“: a seguire i dettagli in merito al recupero.
Al fine di fronteggiare la complessa situazione economica e l’inflazione di questo periodo, vi è stata come in molti sapranno l’approvazione da parte del Governo del bonus 200 euro, ovverosia il riconoscimento di una indennità una tantum ad alcune categorie.
Un tema ad esso associato è quello del recupero, ovvero in che modo e quando scatta, così come si legge nella circolare INPS che si lega alla “indennità una tantum non dovuta”.
Anzitutto, come spiega Benessereconomico.it il decreto legge il quale ha inizialmente introdotto la misura, stabilisce anche quelle che sono le categorie di coloro a cui spetta realmente la misura stessa. Nel dettaglio, le categorie che avevano modo di avere accesso al bonus: soggetti residenti in Italia, titolari di 1 o anche più trattamenti pensionistici a carico di ogni forma previdenziale obbligatoria, circa la pensione oppure assegno sociale, pensione oppure assegno per invalidità civile, ciechi e sordomuti.
E ancora, i percettori del RdC, coloro che beneficiano di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro la data del 30.06.2022, e poi il lavoratore domestico, quello dipendente a autonomo. Chi percepisce NASPI e indennità di disoccupazione agricola (competenza2021), il lavoratore stagionale, coloro che son incaricati a vendite a domicilio e chi è iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Rispetto al tema requisiti, quello principale legato all’accesso alla misura si lega al reddito personale, al netto di contributi previdenziali ed assistenziali, che non sia maggiore di 35mila€, (2021). In merito ai lavoratori dipendenti, vi è stato il riconoscimento della misura circa la retribuzione, in modo automatico, con erogazione a luglio di quest’anno, mediate il datore di lavoro e previa la dichiarazione dei lavoratori circa la non titolarità delle prestazioni (dettagliate nel decreto) che causano l’esclusione della misura.
Tema rilevante da vari punti di vista, quello economico, con attenzione alta in merito ad esempio al bonus 200 euro, qui alcuni aspetti da sapere per le partite IVA e la domanda. Così come anche vari sono gli aspetti circa il bonus 150€, come la questione cumulabilità con l’assegno unico figli disabili: importi e cosa sapere.
Tornando al punto in oggetto,, si legge su Benessereconomico.it, il bonus di duecento € è riconosciuto in misura fissa, soltanto una volta per persona fisica, ma in merito all’erogazione della misura una tantum, l’INPS ha dato seguito a controlli, così da poter accertarsi del rispetto e soddisfacimento di requisiti e condizioni previste e legate alla medesima misura.
Facendo l’accesso al portale dell’Istituto, nell’area personale di MyInps, sarà resa disponibile per il cittadino una specifica funzione. Si tratta di “verifiche bonus decreto aiuti 2022“, la quale permetterà la visualizzazione dell’esito dell’elaborazione, con le inerenti ragioni nel caso di mancata corresponsione circa la mensilità di luglio.
Si legge che poi che l’Istituto specifica che l’ente che eroga, dopo la verifica del reddito e qualora vi fossero somme in eccedenza, prove alla notifica di addebito entro l’anno successivo, in aggiunta all’acquisizione di info reddituali. Poi, qualora i contribuenti ritenessero che la ragione legata alla non erogazione dipendesse da dati da aggiornare/integrare, come per esempio nel caso di residenza in Italia non comunicata oppure aggiornamento dei dati circa il reddito, ha la possibilità della presentazione della domanda di ricostituzione.
Nel dettaglio, andando ad indicare le modifiche, ancora mediante la reazione personale del sito INPS.
Come spiega Quifinanza.it, emerge dalla circolare INPS numero 73 del 24.06.22, l’Istituto, nei casi dove si occupa dell’erogazione, provvede al versamento della misura “in via provvisoria”, dal momento che il consolidamento del diritto a riceverlo va ad attuarsi soltanto “all’esito dell’acquisizione” per quanto riguarda le info del reddito e delle “conseguenti attività di elaborazione finalizzate alla relativi verifiche”.
A tal riguardo, si legge, si aggiunge anche che le eventuali erogazioni di somme in eccedenza si possono legare non solo il caso dove, in seguito alla verifica, i soggetti risultassero aver percepito nel 2021 un reddito maggiore di 35mila€. Ma, anche qualora il trattamento pensionistico, il quale ha dato titolo al riconoscimento della misura in questione, “sia revocato“, si legge. O, ancora, circa “le circostanze” nelle quali si vada ad accertare in seguito “la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale”.
Qualora i soggetti ricevessero invece la misura come titolari di trattamento previdenziale ed assistenziale ma fossero consapevoli che i redditi del 2021, verificati, andranno a comportare la revoca della misura per aver superato i limiti di legge, possono far rinuncia circa la misura stessa attraverso una specifica richiesta, la quale va inoltrata in modo telematico con gli specifici canali resi disponibili da INPS circa l’erogazione delle prestazioni.
Questi, alcuni dettagli in merito, ma è opportuno approfondire ed informarsi per saperne di più e per chiarire eventuali dubbi, anche attraverso confronti con soggetti competenti ed esperti del settore.
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