Bonifici, ci sono dei contesti in cui la banca deve risarcirti. Lo spiega una sentenza della Corte Suprema che va in soccorso dei correntisti.
Il bonifico è uno degli strumenti tecnologici più utilizzati per eseguire delle transazioni bancarie. Negli ultimi tempi è molto migliorato, è diventato sempre più veloce e pratico, e questo consente di facilitare nettamente i trasferimenti di denaro per business o altre causali. La tecnologia sta progredendo sempre di più e questo ci consente di essere più facilmente connessi, abbattendo le barriere della distanza fisica.
Come ben sappiamo, i bonifici oggigiorno possono essere di tipo ordinario oppure istantanei. I primi vengono accreditati sul conto corrente in massimo due/tre giorni, mentre i bonifici istantanei arrivano subito sul conto della persona a cui si è deciso di inviarli.
Può accadere, tuttavia, che vi siano degli errori durante le transazioni, e in determinati contesti, la banca è responsabile e tenuta a risarcire il correntista. Questo perché, ovviamente, se si sbaglia i soldi vanno a qualcun altro, e si tratta di un disguido non da poco, soprattutto se vi sono in ballo somme di un certo tipo.
Bonifici, quando un istituto di credito deve risarcire il correntista
È del 25 giugno scorso la sentenza 17415 della Corte Suprema di Cassazione, che ha rigettato il ricorso della Intesa Sanpaolo S.p.A., per via di un bonifico errato. Tutto è partito dal fatto che il titolare di un’azienda, poi fallita, aveva fatto causa, rivolgendosi al Tribunale di Brescia, alla Banca Popolare di Vicenza per ottenere un risarcimento.
L’uomo, infatti, non aveva ricevuto sul suo conto un indennizzo di 40 mila euro da parte di Reale Mutua Assicurazioni, erroneamente inviato tramite bonifico, a una terza persona, sconosciuta. La suddetta banca Popolare di Vicenza non avrebbe controllato che il codice IBAN e il nome del beneficiario corrispondessero. Banca Intesa Sanpaolo, che è successivamente subentrata alla Banca Popolare di Vicenza, aveva fatto ricorso contro la decisione, ma la Corte d’Appello di Brescia lo aveva rigettato, dicendo che l’istituto di credito non aveva messo in atto le dovute misure per eseguire l’ordine di bonifico.
Secondo il tribunale, avrebbe violato le regole del D. Lgs. 11/2010 inerenti i servizi di pagamento e tutela privacy. La Corte di Cassazione, con sentenza 17415 del 25 giugno scorso, ha stabilito che «in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, se il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria (…), si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN».