Chi si ritrova col Bollo Auto non pagato relativamente all’anno 2018 deve fare molta attenzione alle date. Ecco perché in un istante tutto potrebbe cambiare.
Stanno arrivando cartelle esattoriali e notifiche di pagamento relativo al Bollo Auto del 2018. Naturalmente, gli avvisi stanno raggiungendo tutti coloro che in quell’anno hanno omesso di versare la tassa sul proprio veicolo.
La Tassa di Proprietà è una “mazzata” per tanti cittadini che, anche volendo pagare, a volte non riescono. Il pagamento deve essere effettuato entro la fine di dicembre (più una finestra temporale di comporto), tranne alcune eccezioni. Un periodo, quello di fine anno, in cui sono molte le spese da sostenere. Le bollette coi consumi del riscaldamento, per citarne una. E non tutti possono vantare la 13ma mensilità. Certo, non pagando si infrange la Legge e nessuno può affermare che ciò sia giusto. Partendo da questo concetto, dunque, chi ha ricevuto la cartella esattoriale, o l’avviso di pagamento, deve pagare. Qualcuno però sostiene che, trascorsi 3 anni, la pratica va in “prescrizione”, e quindi nulla è più dovuto. La realtà, come spesso accade in casi simili, sta un po’ nel mezzo. Vediamo perché.
Secondo la Legge, a partire dal terzo anno di mancato pagamento l’Ente riscossore – in questo caso la Regione – non può più chiedere i soldi. Ciò significa, prendendo ad esempio il bollo del 2018, che il 31 dicembre 2021 è terminato il periodo in cui la Regione poteva vantare il credito. Ma ciò è vero solo in parte. Ricordiamoci che è molto difficile che lo Stato permetta ai suoi cittadini di non onorare i debiti. La Legge specifica infatti che la prescrizione avviene “dopo 3 anni dall’ultima comunicazione emessa verso il debitore“. In pratica, se ad esempio nel 2019 nel 2020 colui che non aveva pagato il bollo del 2018 ha ricevuto un avviso, la prescrizione sarà effettiva nel 2022 o nel 2023.
Se poi qualcuno tentasse la via del “non ho ricevuto l’avviso”, trova la normativa a mostrargli la “dura realtà”. La Legge infatti prevede che il termine di prescrizione non si attiva se la Regione consegna la cartella agli uffici postali entro la data prevista. E non quando arriva al cittadino. Quindi, se l’avviso di pagamento – sempre prendendo a esame il bollo del 2018 – è stato consegnato alle poste anche successivamente, il cittadino dovrà pagare.
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