Quando scatta la mora per il bollo auto e a quanto ammontano le sanzioni per il mancato pagamento, eseguito in ritardo?
Può capitare a tutti di dimenticare la scadenza del bollo auto e di non pagarlo nei tempi prestabiliti. Si può continuare a circolare sulle strade con la vettura ma siccome si commette un’evasione fiscale si è soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in base ai giorni di ritardo.
Ma quando scatta la mora per il bollo auto? In questo articolo forniamo tutte le informazioni su questo argomento per capire anche di quanto la cresce la maggiorazione sull’importo da versare.
La legge impone il pagamento del bollo una volta all’anno, precisamente entro il mese di scadenza di immatricolazione dell’auto. Si paga in un’unica soluzione e se si hanno dubbi circa la scadenza si può consultare il sito dell’Aci o quello dell’Agenzia delle Entrate. Grazie ad uno strumento gratuito l’automobilista può così capire entro quando effettuare il versamento.
Il bollo scade alla fine del mese cui fa riferimento l’immatricolazione della vettura però la mora non è immediata perché è previsto un tempo di tolleranza che arriva fino alla fine del mese seguente a quello dell’immatricolazione. Ad esempio se la macchina è stata immatricolata il 10 aprile è possibile pagare il bollo senza il rischio di sanzioni entro il 31 maggio.
Se anche entro questo periodo aggiuntivo concesso all’automobilista il bollo non viene pagato già a partire dal giorno successivo scatta la mora. Vale a dire che il 1° giugno scattano le sanzioni. Per mora si intende una maggiorazione dell’importo dovuto, che cresce progressivamente a seconda dei giorni di ritardo. Non appena viene eseguito il pagamento del debito la mora si interrompe.
La mora corrisponde al 30% dell’importo da versare ma per il primo anno di ritardo si può usufruire del ravvedimento operoso che consiste in uno sconto sulle sanzioni. Chi si accorge entro i primi 14 giorni dalla scadenza di non aver versato il rinnovo dovrà pagare una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. In base a questo calcolo chi assolve il suo compito il 14° giorno dovrà pagare l’1,4% in più.
Dal 15° al 30° giorno la sanzione applicata corrisponde all’1,5% per ogni giorno di ritardo e chi paga dal 30° al 90° giorno dopo la scadenza subisce una sanzione dell’1,67%. Infine chi adempie dal 90° giorno ed entro 1 anno dopo la scadenza deve versare un importo maggiorato della sanzione del 3,75%. Se il tempo va oltre l’anno il mancato pagamento del bollo auto impone una sanzione del 30% dell’importo da corrispondere, al quale va aggiunto un interesse pari allo 0,5% per ogni 6 mesi di ritardo.
L’omesso pagamento del bollo comporta anche altri rischi per l’automobilista. L’Agenzia delle Entrate o la Regione di appartenenza che riscontrano tale omissione inviano un avviso di pagamento al quale il cittadino può fare ricorso entro 60 giorni dal ricevimento. Passato questo periodo di tempo il credito viene iscritto a ruolo dall’ente che lo ha ravvisato, che poi passa alla riscossione forzata, inviando all’interessato una cartella di pagamento.
A questo punto il cittadino è tenuto a pagare l’importo entro 60 giorni pena il fermo auto o il possibile pignoramento dei beni. Se si è sottoposti al fermo del veicolo non si può circolare e se si viene colti alla guida la sanzione varia tra i 1988 e i 7953 euro. Senza contare che si incorre nella sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Il fermo può non essere disposto soltanto si si effettua il pagamento o se ne chiede la dilazione. Se la vettura è iscritta nel registro dei beni ammortizzabili ed è quindi un bene utile all’esercizio della professione o di un’attività imprenditoriale il fermo può non essere applicato.
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