Attenti ai conguagli tariffari in bolletta, in quanto possono essere “illegittimi”. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
A partire dalla spesa settimanale fino ad arrivare all’abbigliamento, sono varie le spese che puntualmente ci ritroviamo ad affrontare. Tante, in effetti, sono le voci che vanno ad incidere sul bilancio famigliare, con molte che non possono essere evitate. Ne sono un chiaro esempio le bollette di acqua, luce e gas, che arrivano puntuali nelle nostre abitazioni, con tanto di scadenze da rispettare e importi da pagare.
Proprio soffermandosi sulle bollette dell’acqua, è bene sapere che bisogna prestare attenzione ai conguagli tariffari. Il motivo? In alcuni casi, secondo la Cassazione, sono illegittimi. Ma per quale motivo e soprattutto di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.
Come già largamente anticipato, è previsto un preoccupante aumento delle bollette di luce e gas. Se tutto questo non bastasse, molti si ritrovano alle prese con delle voci in bolletta, che finiscono per aumentare notevolmente il costo finale da sostenere. Tra questi si annoverano alcuni conguagli che, come stabilito dalla Cassazione, sono in realtà da considerarsi illegittimi. Ma di quali si tratta? Ebbene, la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 17959/2021, ha dato ragione ad un cittadino, che si è ritrovato a dover fare i conti con un addebito extra sulla bolletta dell’acqua pari a 53,05 euro, per “conguagli recuperi tariffari 2009-2011“.
La società che gestisce il servizio idrico integrato si è giustificato, asserendo di aver operato in virtù del meccanismo di recupero delle cosiddette “partite pregresse“, ovvero i conguagli tariffari previsti dalla delibera ARERA n. 643/2013. Tale disposizione aveva dato il via a numerose richieste di conguagli da parte dei gestori, che vantavano nei confronti degli utenti il recupero di somme inerenti i consumi precedenti al 2011. Un meccanismo che, in base a quanto stabilito dalla Cassazione, deve essere però considerato “illegittimo“.
Questo è stato stabilito in virtù del fatto che “la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l’art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge“. In parole povere, come sottolineato dalla sentenza in questione, nessun atto amministrativo, come nel caso dell’Autorità per l’energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo. Proprio per questo motivo qualsiasi richiesta di “partite pregresse” è da ritenersi illegittima.
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