Nel nostro paese è solo dagli anni Settanta del secolo scorso che si comincia a parlare di eliminazione delle barriere architettoniche, ma la tematica ha fortunatamente preso piede nel corso del tempo portando all’emanazione di normative ad hoc sul finire degli anni ’80. Ecco le ultime novità giurisprudenziali sul tema.
Una sentenza della Suprema Corte, la n. 19087/2022 pubblicata lo scorso 14 luglio, reca delle importanti puntualizzazioni in materia di superamento barriere architettoniche e edifici non a norma. Esse sono di fatto valevoli per una serie di casi simili e dunque giova di seguito parlarne.
Ebbene, secondo quanto recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, all’interno degli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme per il superamento delle barriere architettoniche è comunque permessa la deroga rispetto alle regole tecniche dimensionali, per il tramite dell’adozione di soluzioni alternative.
In considerazione della delicatezza della materia e delle potenzialità applicative della pronuncia della Cassazione, diamo di seguito qualche ulteriore dettaglio.
Il provvedimento in oggetto è di rilievo perché, come accennato, il giudice di legittimità ha ritenuto derogabili le norme vigenti per quanto attiene all’installazione di un ascensore condominiale in un immobile, montato in data anteriore all’entrata in vigore delle regole sul superamento delle barriere architettoniche.
Il caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte aveva a che fare con le dimensioni non a norma dell’ascensore: in particolare le modifiche oggetto della controversia attenevano all’intervento di accessibilità, che era in programma per lo strumento di trasporto. Lo strumento avrebbe infatti avuto una dimensione più ridotta e la riduzione della larghezza della scala: ambo le caratteristiche non conformi alle regole dimensionali di cui alla legge vigente.
Nella sentenza della Corte di Cassazione ciò che è emerso è comunque la conferma di quanto indicato già in precedenza dai giudici. Ovvero, le regole di legge in tema di superamento delle barriere architettoniche valgono sugli edifici realizzati dopo la loro entrata in vigore o sugli edifici preesistenti del tutto ristrutturati.
Inoltre la Suprema Corte si è pronunciata, ritenendo le regole tecniche di cui alla normativa per edifici preesistenti, derogabili con la scelta di soluzioni alternative – come accennato all’inizio. In altre parole, il principio ribadito dalla Corte è che negli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme in oggetto è ammessa la deroga alle prescrizioni tecniche dimensionali, attraverso soluzioni differenti ad hoc.
E’ il DM n. 236 del 1989 il documento di riferimento in materia di superamento delle barriere architettoniche. Esso definisce infatti regole, misure e standard di progettazione nel campo dell’edilizia residenziale (privata e pubblica). In particolare, il decreto include le prescrizioni che nuovi edifici o ristrutturazioni devono, tassativamente, rispettare e le soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel provvedimento sono spesso menzionate le barriere architettoniche: che cosa sono in concreto? Ebbene, esse altro non sono che tutti quegli ostacoli fisici, ovvero ogni elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda complicati gli spostamenti, la mobilità o la fruizione di parti, attrezzature e servizi – soprattutto da parte di soggetti con poca capacità motoria o sensoriale.
In verità i provvedimenti di rilievo in tema di barriere architettoniche sono più d’uno. Vediamoli in sintesi di seguito:
Ricordiamo inoltre che le norme in materia affermano che è obbligatorio allegare al progetto tecnico la dichiarazione del professionista abilitato, in relazione alla conformità degli elaborati dei progetti alle regole sul superamento delle barriere architettoniche. Il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia passa per il controllo di conformità da parte del Comune.
Da notare infine che gli edifici pubblici e aperti al pubblico sono sottoposti a obblighi più rigidi: infatti il progettista, insieme alla dichiarazione di conformità, deve esibire anche una estesa documentazione grafica.
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