Con una recente risposta ad un contribuente, l’Amministrazione finanziaria ricorda che è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata al 4% in caso di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Ma occhio ad alcuni dettagli.
L’Agenzia delle Entrate non svolge soltanto le ben note funzioni relative alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione delle tasse.
Tra i suoi compiti anche quello di emettere circolari, ovvero atti generali che mirano a fornire criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge, ed altresì quello di fornire risposte a quesiti concreti esposti dai contribuenti.
In particolare grazie al sito web FiscoOggi, la rivista online dell’Amministrazione finanziaria, è possibile consultare una serie di soluzioni, dettagliate direttamente dall’ente. E un ulteriore esempio è rappresentato dagli ultimi chiarimenti dello scorso 28 settembre.
Un privato ha infatti chiesto come deve orientarsi in materia di eliminazione barriere architettoniche e di aliquota Iva, ovvero ha domandato all’Agenzia se, per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è giusto e conforme alla legge, da parte dell’azienda che compie i lavori, applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%, oppure se a detti interventi debba essere applicata la fatturazione tramite aliquota Iva del 10%. Ovviamente la risposta non è mancata e la indicheremo di seguito, dopo aver brevemente ricordato qual è il contesto di riferimento.
Barriere architettoniche e applicazione Iva del 4% o del 10%: la risposta delle Entrate
Di barriere architettoniche, specialmente nei grandi centri urbani, si parla abbastanza spesso. Ma che cosa sono esattamente? Ebbene, esse altro non sono che tutti gli ostacoli – come ad es. porte piccole, scale, marciapiedi senza rampe ecc. – che non consentono la piena mobilità di una persona in normali condizioni di salute, ed in particolare di coloro che si trovano ad avere una capacità motoria ridotta o limitata del tutto, in modo temporaneo o permanente.
Ricordiamo che la legge n. 234/2021 ovvero la legge di Bilancio 2022 ha incluso una agevolazione ad hoc, valida soltanto per le spese sostenute nel corso di quest’anno, per la realizzazione di interventi orientati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già costruiti. Ci riferiamo ad opere come l’installazione di ascensori e montacarichi oppure l’installazione di montascale, la costruzione di rampe o la realizzazione di un elevatore esterno.
Ebbene, in tema di opere e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia ha risposto al contribuente chiarendo che – per le prestazioni di servizi collegate ad un contratto di appalto aventi ad oggetto il compimento delle opere direttamente mirate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche – vale l’aliquota Iva del 4%, che deve dunque essere applicata dall’azienda compie i lavori (di riferimento è il Dpr n. 633/1972 relativo alla disciplina dell’Iva – Tabella A, Parte II, punto 41-ter).
Barriere architettoniche e opere di abbattimento: le ulteriori precisazioni dell’AdE
Nei suoi chiarimenti l’Amministrazione finanziaria ha altresì rimarcato che, al di là delle peculiarità e condizioni sanitarie di chi commissiona le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, per l’applicazione della disposizione agevolativa in tema di aliquota Iva occorre che le opere abbiano le caratteristiche tecniche di cui dalla normativa di riferimento. Le Entrate fanno specifico riferimento al DM n. 236 del 1989 e al Dpr n. 503 del 1996.
Inoltre le opere debbono essere realizzate sulla scorta di un contratto di appalto. Ma non solo. Nelle circostanze in cui sia stato sottoscritto un unico contratto che implichi sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia differenti interventi, per il riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota Iva diminuita e pari al 4% sui primi interventi, è obbligatorio che i corrispettivi siano inseriti nel contratto (o per lo meno in fattura) in maniera separata.
Questo dettaglio è molto importante perché in caso di assenza di detta distinzione, tutto il corrispettivo va assoggettato all’aliquota Iva più alta valevole per le singole prestazioni.
Una precedente risposta delle Entrate con lo stesso orientamento
Interessante è altresì notare che ciò si colloca sulla stessa linea di quanto già precisato dalle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 180 dello scorso 7 aprile. In essa l’Amministrazione finanziaria già aveva ribadito che nei casi in cui le prestazioni di servizi collegati a contratto di appalto abbiano ad oggetto sia il compimento di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, sia diverse tipologie di intervento, l’aliquota Iva agevolata del 4% è valevole esclusivamente sulla parte del corrispettivo dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo allargarsi a tutta la somma richiesta.
Perciò, è opportuno ribadire infine che nell’ipotesi nella quale sia stato sottoscritto un contratto unitario per cui sono portate a termine opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere distinte da queste ultime, ai fini dell’applicabilità – per le sole prime opere – dell’aliquota Iva agevolata 4%, è necessario che i corrispettivi siano indicati in modo distinto, nel contratto o nella fattura.