L’Agenzia delle Entrate a seguito di omissioni o anomalie riscontrate durante la fase dei controlli potrebbe inoltrare al contribuente un avviso di accertamento; ma di cosa si tratta? Cosa bisogna fare per difendersi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quando vengono commesse delle irregolarità tributarie l’Agenzia delle Entrate non lascia alcun alibi al contribuente che commette tale errore. Infatti, sia che esso sia in buona fede o che sia in mala fede dovrà rispondere della irregolarità riscontrata quando l’ente effettuerà i controlli.
Moltissimi contribuenti, infatti, a seguito di un controllo tributario potrebbero ricevere una richiesta di accertamento fiscale notificata mediante avviso dell’Agenzia delle Entrate: ma di cosa si tratta? Come difendersi nel caso in cui si ricevesse tale avviso? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate: ecco di cosa si tratta
Come spiegato dagli esperti di Laleggepertutti, attraverso l’avviso di accertamento l’amministrazione conclude le indagini interne avviate a seguito di un’irregolarità riscontrata. Esso, infatti, ha lo scopo di avvisare il contribuente dell’inadempimento fiscale da egli commesso e accertato dall’Ente. Lo scopo principale, dunque, è quello di intimare il versamento delle somme non corrisposte.
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L’avviso ha natura puramente amministrativa entro le cifre stabilite dalla Legge: oltre tale soglia, dunque, si prefigura il reato di evasione fiscale. A questo punto l’irregolarità riscontrata andrà segnalata alla Procura della Repubblica per l’avvio della conseguente procedura penale.
Alla ricezione del intimazione di pagamento da parte del contribuente, egli avrà un tempo massimo di 60 giorni per sanare il debito o opporsi. L’opposizione, in particolare, deve essere presentata ad un giudice competente in materia.
In quale caso è nullo l’avviso di accertamento
C’è un caso in particolare in cui l’avviso di accertamento è da considerarsi nullo: esso comprende, infatti, il cosiddetto vizio di forma. In parole povere, tale intimazione di pagamento deve essere necessariamente sottoscritta dal direttore dell’Ufficio che lo ha emesso o, in mancanza, da un suo delegato.
Qualora, infatti, esso risulti non sottoscritto o sottoscritto da un soggetto diverso sarà nullo. Nel notare questo dettaglio bisogna fare comunque molta attenzione in quanto la firma può essere anche sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione. Questa procedura è valida solo qualora i sistemi utilizzati siano automatizzati.