Pioggia di avvisi fiscali nel 2022: cosa ci attende nei prossimi giorni

Nel 2022 potrebbero arrivare tanti avvisi fiscali per i contribuenti: di cosa si tratta, gli obiettivi e cosa ci si può aspettare, i dettagli

Pioggia di avvisi fiscali nel 2022? Cosa si attende e gli obiettivi
Calcolatrice (fonte foto: Pixabay)

Con l’arrivo del nuovo anno ci si potrebbe aspettare anche l’arrivo di molte lettere ai contribuenti, con il 2022 che, stando a quanto si legge su italiaoggi.it, potrebbe essere l’annualità di adempimenti e del rispetto di disposizioni in ambito fiscale.

Le lettere di compliance che potrebbero arrivare, riguarderebbero le anomalie emerse sui redditi che sono stati dichiarati per l’anno 2017; tali comunicazioni dal fisco amico sono partite sin dalla fine dell’anno appena trascorso e avranno luogo anche nel corso del corrente anno.

Gli invii in questione sono direttamente connessi all’attuazione del PNRR e, spiega Italiaoggi, le indicazioni contenute nel report “ItaliaDomani”, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno del quale vi è il cronoprogramma degli interventi, ambito fiscale compreso, in attuazione al PNRR.

Italiaoggi fa cenno ad importanti riforme sulle lettere di compliance attese per quel che concerne il 2° e 4° trimestre del 2022, con nuove disposizioni che dovrebbero subentrare entro il mese di giugno in merito al rispetto di obbligo fiscali connessi, ma non solo.

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Avvisi fiscali e compliance 2022, obiettivi ed accertamenti

Temi ed argomenti dal grande interesse e dalla grande rilevanza, dunque, ci si attende secondo ItaliaOggi arrivi nel corso del 2022 di lettere di compliance al fine del rispetto degli obblighi fiscali. Restando infatti nello stesso ambito, si legge che entro il mese di dicembre, le comunicazioni dovranno essere aumentate del 20% in confronto al 2019, ma altri obiettivi, si legge, nel 4° trimestre 2022, dovranno mostrare un calo del 5%delle lettere con falsi positivi, ed un aumento del 15% del gettito connesso al fisco amico.

E ancora, nel 2024 si legge che si dovranno avere risultati più performanti, con un numero di lettere in tal senso che nel 4° trimestre 2024 dovranno essere aumentato del 40% in confronto al 2019, e il relativo gettito dovrà essere incrementato del 30%.

Non soltanto il fisco amico, spiega Italiaoggi.it, poiché si legge che dal ministero dell’economia vi sarebbe anche la richiesta di desegretare il campo descrizione delle fatture elettroniche. Qualora ciò avvenisse, vi sarebbero già in progetto nuove modalità in merito all’individuazione di casi di sotto fatturazione ed evasione totale.

Rispetto alle p. iva, vi sarebbero controlli qualora vi fosse incoerenza tra importo fatturato e tipologia di bene ceduto, di una non corretta applicazione dell’esenzioni Iva, di omessa imputazione rispetto a costi riguardanti attività di impresa e di una gestione non uniforme per quel che riguarda le giacenze di magazzino.

Rispetto alle persone fisiche, ItaliaOggi fa cenno ad un eventuale redditometro 4.0, spiegando che l’agenzia delle Entrate sarebbe in possesso dei dati dei consumi dei contribuenti, e ciò renderebbe possibile, rispetto all’oggetto della prestazione, una valutazione nel concreto circa il fatto se questa rientra a far parte o meno tra quelle che rappresentano manifestazione di capacità di spesa, che sia come consumi e come investimenti.

Ad oggi, i dati che contengono la descrizione delle operazioni, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati, non possono essere usati da parte della Guarda di Finanza e Agenzia delle Entrate, a meno di un preventivo parere da parte del Garante della Privacy, si legge.

Italia Oggi spiega che stando all’art.1 comma 5-bis del d.lgs. 12/2015, i documenti delle fatture elettroniche sono memorizzati sino al 31 dicembre dell’ottavo anno seguente quello di prestazione della dichiarazione di riferimento, ovvero sia sino alla definizione di giudizi eventuali.

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I dati conservati possono essere usati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (articolo 2 comma 2, dlgs 68/01, e dall’Agenzia delle Entrate e Guardi di finanza in relazione ad attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

In ogni caso ed al di là di tutto, è opportuno ed importante che ciascuno approfondisca questo come altri temi, si aggiorni e si informi mediante il confronto con esperti e specialisti del campo, al fine di poter essere aggiornato al meglio e di chiarire ogni aspetto, dettaglio nonché ogni eventuale dubbio in merito.

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