Un recente provvedimento dell’AdE spiega come funziona l’autodichiarazione aiuti di Stato e l’obbligo di presentazione entro una certa data. I dettagli.
L’autodichiarazione aiuti di Stato consiste in un obbligo che ricorre a determinate condizioni, e su di esso fa chiarezza un provvedimento ad hoc dell’Amministrazione finanziaria, pubblicato il 27 aprile scorso.
Lo scorso 27 aprile è stato il giorno della pubblicazione online del modello di dichiarazione sostitutiva, che le aziende che hanno ottenuto aiuti di Stato nell’ambito della emergenza pandemia sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate.
Il documento è di rilievo giacché in particolare è finalizzato ad acclarare che l’importo totale dei sostegni economici incassati non oltrepassa i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni indicate.
Vediamo allora più da vicino cosa è utile sapere in merito agli aiuti di Stato, il modello per comunicare i sostegni ricevuti, le modalità e i termini di invio della autodichiarazione in oggetto.
Autodichiarazione aiuti di Stato: il provvedimento ad hoc dell’Amministrazione finanziaria
In relazione a quando sopra ricordato, evidenziamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 143438 del 27 aprile scorso. Esso si caratterizza per i seguenti punti chiave:
- definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, e successive modifiche;
- definizione delle modalità di restituzione degli aiuti di Stato, nelle circostanze di superamento dei massimali;
- indicazione delle modalità tecniche con cui il Fisco rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Nessun dubbio a riguardo: il beneficiario che ha superato i limiti massimi spettanti, deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti. Ben si comprende allora la natura dell’obbligo dell’autodichiarazione aiuti di Stato.
Come ora vedremo, nel provvedimento citato sono contenute diverse precisazioni importanti, circa i compiti spettanti alle imprese che hanno usufruito degli aiuti di Stato.
Aiuti di Stato e invio autodichiarazione: i termini entro cui effettuarla
Precisiamo che la dichiarazione aiuti di Stato è da inviarsi nel lasso di tempo compreso tra il 28 aprile 2022 e il 30 giugno 2022. Nel quadro di una ormai diffusa digitalizzazione dei servizi, l’interessato dovrà avvalersi esclusivamente delle modalità telematiche. In particolare, il documento è inviabile:
- direttamente dal contribuente;
- o in alternativa avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Come accennato la procedura è telematica e perciò attivabile con il servizio internet disponibile nell’area riservata del sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, oppure con i canali telematici dell’AdE – nell’osservanza dei requisiti di cui alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 28 aprile scorso.
Dopo aver presentato la doverosa dichiarazione relativa agli aiuti di Stato di cui si è usufruito, nei confronti del soggetto che ha inviato il documento è emessa – entro 5 giorni – una ricevuta che ne comprova la presa in carico o lo scarto. Ovviamente ciò con l’indicazione delle motivazioni a fondamento della decisione.
Autodichiarazione aiuti di Stato: chi sono i soggetti tenuti all’obbligo?
Ricordiamo altresì che l’autodichiarazione in oggetto deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno incassato aiuti, di cui alle norme agevolative che fanno parte nel cd. regime “ombrello”. Con quest’ultimo si intende fondamentalmente quell’insieme di regole che mira a sostenere le aziende che hanno incontrato difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di liquidità – legate all’impatto economico della pandemia di coronavirus. Detto regime supporta le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento.
Nel provvedimento dell’Agenzia una ulteriore precisazione degna di nota. Nelle circostanze in cui:
- la dichiarazione aiuti di Stato sia stata già resa in ambito di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione;
- la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria;
- a meno che il beneficiario non abbia in un secondo tempo approfittato di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del “Decreto Sostegni”.
Altrimenti, se ricorre la condizione di cui all’ultimo punto, l’impresa sarà comunque tenuta a presentare la dichiarazione aiuti di Stato, riportando i dati degli ulteriori aiuti goduti in seconda battuta, ma anche quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.
Infine ricordiamo che l’ultima dichiarazione aiuti di Stato, validamente trasmessa, sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.