Vicenda durissima per un erede che deve fatturare per il defunto, lo spiega l’ADE in breve.
La risposta n.118 dell’Agenzia delle Entrate non è una richiesta di soccorso, ma un aggiornamento fiscale inedito che ha fatto scalpitare qualcuno. Un erede deve fatturare per il defunto seguendo una procedura mirata che tratta la P.IVA. Caso in esame, finisce sempre così o ci sono delle scappatoie legali ammesse?

Chi riceve il compenso deve pagare una somma concordata per la prestazione del professionista defunto che aveva la P. IVA. Un ammontare che concerne sia l’Iva che l’Imposta, che l’erede deve fatturare per adempiere agli obblighi fiscali.
L’erede deve riaprire la P.IVA, emettere la fattura legata al compenso incassato, e pagare quanto spetta.
La risposta è la n. 118 del 22 aprile 2025 fornita dall’ADE, nel caso di un contribuente che nel dicembre scorso ha riscosso, al netto dell’IVA, parte di una parcella del padre morto nel 2011. L’intero ammontare derivava dalle prestazioni del defunto dopo il fallimento della società, e per questo aveva chiuso la P.IVA.
All’inizio, si è parlato della realizzazione di un’autofattura in cui si sarebbe trattenuta l’imposta sul valore aggiunto da versare all’Erario, ma in seguito alle modifiche dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, non si può fare.
L’erede deve fare fattura per la società fallita, e poi versare l’IVA.
Questo contesta riprendendo la risposta n. 52/2020, secondo cui sarebbe bastata l’autofattura, ma per l’ADE non va bene. Anche perché non è detto che chiusa la P.IVA cessino le operazioni attive e passive, o comunque prima di “chiudere”, bisogna che siano completate. Ciò ai sensi della circolare n. 11/2007 e la risoluzione n. 232/2009.
Il compenso ricevuto è imponibile, anche se incassato dopo la fine dell’attività, perché la prestazione è conclusa solo con l’incasso.
Deve fatturare, ma è sempre così?
Quando l’erede deve fatturare per il defunto: risoluzione davanti l’inerzia
Si parla della mancata fatturazione del defunto. L’erede deve fatturare per il parente entro sei mesi dalla morte, ai sensi di art. 35-bis, decreto Iva. Ma come deve comportarsi?

La risoluzione n. 34/2019 chiarisce che se ci sono fatture da incassare o prestazioni da fatturare, chi eredita non può chiudere la P.IVA del parente morto fino a quando non viene incassato tutto. L’obbligo “si eredita” come tutto il resto!
Proprio perché si agisce per conto del cedente/prestatore, secondo la risposta n. 163/2021, deve adempiere aprendo di nuovo la P.IVA. Ma c’è un caso in cui la gestione cambia.
Se l’erede rimane inerte, nonostante tutto questo, ci sarà l’obbligo di regolarizzare. Dopo la modifica dell’art.6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 operata dal decreto legislativo n. 87/2024, per evitare sanzioni, il cedente/prestatore non deve emettere autofattura o versare l’imposta all’Erario, ma dichiarare entro 90 giorni dal momento in sarebbe dovuta essere emessa la fattura, l’irregolarità all’ADE.
Dal 1° aprile 2025 si può fare ciò con il codice TD29 nello SDI, sistema d’interscambio. Ma se l’erede non fa nemmeno questo, si ricorre a sanzione. Altrimenti, il committente comunicherà a rito, secondo l’art.6 comma 8 del DLGS n. 471/1997, per non incorrere a ciò. Comunque l’ADE ha potere di recuperare l’imposta dovuta, imponendo sanzioni e interessi.