Il Trattamento di Fine Rapporto può sembrare una questione scontata: spetta al lavoratore che lo ha maturato, giusto? Ma cosa succede se c’è stato un divorzio? Può l’ex coniuge richiedere una parte di questa somma?
E se nel frattempo c’è una nuova compagna? Ci sono aspetti che potrebbero sorprenderti più di quanto pensi. Leggi fino in fondo per capire chi ha davvero diritto al TFR in queste situazioni!
Quando si parla di TFR e divorzio, spesso emergono dubbi e incertezze. Dopotutto, si tratta di una somma che il lavoratore ha maturato nel corso della sua carriera, ma che potrebbe essere soggetta a richieste da parte dell’ex coniuge.
Ed è proprio qui che sorgono le domande: l’ex ha diritto a una parte di questa liquidazione? E se invece c’è solo una convivenza, le cose cambiano? Sono situazioni che molti si trovano ad affrontare senza avere ben chiaro il quadro normativo.
Immagina di essere Luca, un lavoratore dipendente che ha accumulato il suo TFR in anni di impiego. Dopo un divorzio con Anna, si ritrova a chiedersi se dovrà cedere una parte di questa somma alla sua ex moglie. E nel frattempo, c’è Luciana, la sua attuale compagna, che si chiede se avrà qualche diritto su quei soldi. La risposta potrebbe non essere così ovvia come sembra…
Il Trattamento di Fine Rapporto è un diritto del lavoratore, ma quando entra in gioco un divorzio, le cose possono complicarsi. Se l’ex coniuge aveva diritto a un assegno divorzile, potrebbe richiedere una percentuale del TFR maturato durante il matrimonio.
Secondo l’articolo 12-bis della Legge 898/1970, l’ex coniuge può ottenere il 40% della quota maturata durante il matrimonio, ma solo a precise condizioni. Anna, ad esempio, potrebbe avere diritto a questa somma solo se:
Non si è risposata né convive stabilmente con un nuovo partner;
Ha avuto diritto a un assegno divorzile (e non solo all’assegno di mantenimento in fase di separazione);
Il TFR è stato maturato almeno in parte durante il matrimonio.
In altre parole, se Anna ha avuto diritto a un assegno divorzile, allora può chiedere una quota del TFR di Luca. Ma se non soddisfa questi requisiti, non potrà avanzare alcuna pretesa.
Luciana, la nuova compagna di Luca, potrebbe chiedersi se ha qualche diritto sul TFR del suo compagno. La risposta è semplice: la convivenza non conferisce alcun diritto su questa somma.
Solo il coniuge divorziato che ha diritto a un assegno divorzile può ottenere una parte del TFR. Se Luca decide di condividere una parte della sua liquidazione con Luciana, lo farà esclusivamente per scelta personale, non per un obbligo legale.
Questo significa che, sebbene la convivenza possa generare diritti in altri ambiti, per il Trattamento di Fine Rapporto la legge è chiara: spetta al lavoratore, salvo il caso specifico dell’ex coniuge con assegno divorzile.
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