Assistenza disabile, la CTR Piemonte esamina la deducibilità ma precisa i requisiti che danno diritto alla deducibilità delle spese dai redditi.
Una recente sentenza della commissione tributaria Piemonte ha chiarito che la colf che “assiste” un disabile non può usufruire della deduzione spese per l’assistenza. E’ necessaria infatti la specificità.
Recentemente la commissione tributaria della Regione Piemonte, con una sentenza dello scorso 24 maggio 2022, ha chiarito che, al fine di dedurre le spese sostenute per l’assistenza specifica data a favore dei portatori di handicap, è necessario che la prestazione sia stata resa da personale qualificato.
Tuttavia, al contempo è ammessa la detrazione del 19% dall’imposta lorda, fino a 2.100 euro, delle spese effettuate per gli addetti all’assistenza personale nelle ipotesi di non autosufficienza – a condizione che il reddito complessivo non sia al di sopra dei 40mila euro.
Si tratta di chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate all’interno del sito web della propria rivista online in tema fiscale: vediamo più da vicino.
In estrema sintesi, la situazione che ha condotto agli accennati utili chiarimenti, è la seguente. Un ufficio territoriale piemontese dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi per una certa annualità, notificava ad un contribuente una cartella di pagamento, recuperando le spese mediche e di assistenza a portatori di handicap per un certo importo.
Il contribuente si è difeso allegando la documentazione relativa ai collaboratori domestici ai quali erano state corrisposte le somme dedotte. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria sosteneva che dalla documentazione emersa non risultasse la legittimità della deduzione effettuata – in quanto le prestazioni dedotte non erano considerate riferibili a personale professionalmente qualificato.
Nel ricorso del contribuente presso la commissione tributaria, da cui sono scaturiti i chiarimenti sopra accennati, in particolare ha assunto rilievo la tesi dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima sottolineava che l’”assistenza” del disabile, il cui costo era stato dedotto dal contribuente in dichiarazione, non riguardava le prestazioni svolte da personale qualificato, bensì quelle rese da collaboratori familiari o colf – senza formazione professionale ad hoc.
Ebbene, nella tesi dell’Amministrazione finanziaria si sosteneva altresì che il TUIR fa invece espresso riferimento alle spese sostenute per assistenza specifica, ponendo dunque l’accento sulla “specificità” della prestazione.
Non solo. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi hanno chiarito che questa “specificità” della prestazione deve essere intesa come prestazione “professionale” svolta da personale qualificato.
Secondo l’AdE non è consentito dedurre le spese per il collaboratore domestico, giacché egli si limita all’accudimento e non ha la professionalità idonea ad assistere il soggetto diversamente abile.
Di ciò, secondo l’Amministrazione finanziaria, si trova conferma nella legge. Infatti, se il legislatore avesse voluto far rientrare nella deducibilità tutte le mansioni di cui ha bisogno un invalido permanente o un menomato, incluse dunque anche quelle fornite da una colf, non sarebbe stato obbligatorio chiarire l’elemento della specificità dell’assistenza.
In altre parole, questa specifica e qualificata assistenza si differenzia dalla generica prestazione di accudimento della persona con i cd. “badanti”, di cui si trova comunque menzione all’interno del TUIR – per cui vale il beneficio della detrazione fiscale entro certi limiti di reddito.
Nel caso concreto su cui si è pronunciata la commissione tributaria Piemonte manca la documentazione del requisito relativo alla “specificità” dell’assistenza, in rapporto alle prestazioni rese in favore del soggetto diversamente abile. Per questo motivo non si può ammettere la legittimità delle deducibilità delle spese per il collaboratore domestico / colf.
Secondo i giudici del CTR Piemonte, inoltre, il requisito della specificità dell’assistenza di cui al TUIR, è riferito ai soggetti che effettuano l’assistenza necessaria alla persona disabile, nelle ipotesi di grave e permanente invalidità o menomazione. Solo ricorrendo detto requisito, può parlarsi di deducibilità. Lo ribadiamo: ne sono escluse le generiche prestazioni fornite da un qualsiasi operatore dei servizi alla persona (cd. badante) dedicate ad una specifica persona disabile.
Come accennato in precedenza, infatti, è significativa l’esistenza di una duplice previsione nel TUIR a proposito dell’assistenza fornita in favore di disabili. Nel testo si sottolinea che la deduzione è permessa soltanto per i soggetti che prestano assistenza qualificata e specifica.
Sempre al TUIR si trova inclusa però la diversa norma che consente la detrazione del 19% dall’imposta lorda, per un importo non al di sopra di euro 2.100 delle spese effettuate per gli addetti all’assistenza personale – nelle ipotesi di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, a patto che il reddito complessivo non oltrepassi i 40mila euro.
Concludendo, solo in queste circostanze non sono stati indicati vincoli al tipo di assistenza oggetto della detraibilità. Essa pertanto può non avere la specifica qualificazione professionale, ma semplicemente è richiesto che l’assistito sia una persona “non autosufficiente”, come potrà emergere da idonea certificazione medica.
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