Un lavoratore che si assente per malattia, subisce una penalizzazione sulla pensione? Rispondiamo a questa domanda in base alla normativa vigente.
Un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it chiarimenti sul periodo di malattia e la penalizzazione sulla pensione. Scrive che ha usufruito di lunghi periodi di astensione dal lavoro per cure indispensabili alla vita. Chiede come saranno considerate queste assenze ai fini del diritto alla pensione? Verifichiamo cosa prevede la normativa
Le assenze dal lavoro per malattia come la disoccupazione, la mobilità e la cassa integrazione, danno luogo, a particolari condizioni, infatti, scatta la contribuzione figurativa. L’accredito è figurativo ed è effettuato dall’INPS, tale contribuzione è utile al diritto alla pensione e al calcolo della pensione, compresa quella anticipata. Ma in questo caso bisogna raggiungere 35 anni di contributi di effettivo lavoro.
Nel caso della contribuzione figurativa per malattia c’è un periodo massimo accreditabile che fino al 31 dicembre 1996 era di dodici mesi ovvero 52 settimane. Dal primo gennaio 2012, il periodo massimo è di ventidue mesi. Nel lasso di tempo intermedio tra le due date, il periodo massimo è stato articolato per trienni con un aumento di due mesi ogni tre anni, partendo da dodici fino ad arrivare a ventidue mesi. Quindi, il limite massimo è pari a ventidue mesi di contributi corrispondenti a novantasei settimane.
I contributi per malattia riconosciuti ai fini pensionistici sono nei casi in cui la malattia è:
a) indennizzata;
b) tempestivamente accertata;
c) professionale;
d) infortuni sul lavoro.
Inoltre, nel caso di infortunio del dipendente e assente per malattia per inabilità totale o permanente allo svolgimento dell’attività lavorativa, il limite massimo è superabile.
Di solito l’accredito dei contributi è effettuata in automatico dall’INPS.
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Nel caso ciò non avvenga è possibile presentare domanda di accredito all’istituto, allegando la documentazione specifica, ad esempio: certificato di infortunio, certificato di malattia, oppure, cartelle ospedaliere in cui risulti eventuale ricovero.
Ricordiamo che la Costituzione all’articolo 38 comma 2 recita che i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati secondo mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di malattia, infortunio, vecchiaia e invalidità, disoccupazione involontaria.
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